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Cassa integrazione in deroga anche agli studi professionali

Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso cautelare di Confprofessioni per l'ottenimento ammortizzatori in deroga.

Con l'ordinanza n. 1108/2015, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso cautelare in appello proposto da Confprofessioni contro l'ordinanza del Tar Lazio che non aveva sospeso il Decreto Ministeriale 1' agosto 2014 n.83473, inerente gli ammortizzatori sociali in deroga che dà atto della "qualificazione" quale "impresa" degli studi professionali, sanando quindi un'interpretazione, fino ad oggi maggiormente restrittiva, che di fatto escludeva i professionisti dal diritto di vedersi riconosciuti titolati ad usufruire della disciplina in essere.

In particolare, in prime cure il Tar del Lazio, con ordinanza n. 6365/2014, non aveva ritenuto di sospendere il suddetto decreto interministeriale n. 83473/2014 nella parte in cui esclude gli studi professionali dal trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga (art. 2 co. 3) affermando che "dall’istanza cautelare non si evincono gli elementi del danno grave e irreparabile, necessari per l’accoglimento della sospensiva".

Tutta la vicenda si ricollega e trova spunto rifacendosi alle indicazioni di diversi anni orsono, contenute appunto nella causa C-32/02 del 16 ottobre 2003, trattata dalla Corte di Giustizia Europea. Nella relativa sentenza veniva conferito un senso più ampio della fattispecie di "datore di lavoro", identificandolo come un qualunque soggetto che svolga attività economica e che sia attivo su un determinato mercato.

Con tale nuovo orientamento della UE, si estendeva di fatto anche agli studi professionali una disciplina prima ammessa solamente per le cosiddette "imprese" in senso stretto, di cui all'art. 2082 del codice civile. Purtuttavia, il Ministero del Lavoro, da un primo iniziale orientamento positivo a quanto indicato dalla Corte di Giustizia EU (vedi interpello n.10/2011), con una diversa impostazione sancita dalla Circolare n.19/2014, riteneva di contro di non dover prevedere l'istituto degli ammortizzatori in deroga anche per gli studi professionali.

Il Consiglio di Stato, di fatto, con tale provvedimento, ha ritenuto che "ad una prima sommaria delibazione propria della fase cautelare, i motivi addotti della parte appellante sembrerebbero essere sostenuti da argomentazioni convincenti, soprattutto con riguardo alle disposizioni contenute nel decreto interministeriale del 1 agosto 2014, nella parte in cui esclude gli studi professionali del trattamento di CIG in deroga, per i profili relativi alla eventuale discriminazione operata nei confronti della categoria dei liberi professionisti e del personale che lavora presso di loro, tenuto conto dei vincoli comunitari in materia di definizione di impresa".

La sospensione dell'ordinanza del TAR è stata, quindi, disposta in considerazione del pregiudizio che deriverebbe dalla sua esecuzione che "comporterebbe l'effettiva e grave compromissione della attività economica del comparto in questione e dei livelli occupazionali da questi assicurati".

Il Consiglio di Stato ha, pertanto, disposto preliminarmente il rinvio al Tar, per  la sollecita fissazione dell'udienza di merito, riaprendo la strada per l'eventuale equiparazione dei liberi professionisti alle imprese, che potranno, quindi, sperare legittimamente di beneficiare nel futuro dei trattamenti di cassa integrazione in deroga ed altri istituti di sostegno al reddito, quale la cosiddetta "mobilità" o anche i contributi per i contratti denominati di solidarietà.

FONTE: http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2015/marzo/1426802425092.html