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Cassa dei Geometri: precisazioni sulla deducibilità del contributo integrativo minimo

L'Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito della Cassa dei Geometri, confermando la deduzione del contributo integrativo minimo nelle ipotesi in cui il volume d’affari annuo sia limitato o pari a zero

L'Agenzia delle Entrate ha confermato, anche per i geometri, la deduzione del contributo integrativo minimo - che altrimenti rimarrebbe in capo al geometra senza alcuna possibilità di recupero sul cliente (c.d. esercizio del diritto di rivalsa) - nelle ipotesi in cui il volume d'affari annuo sia limitato o pari a zero.

La risposta ufficiale del Fisco è contenuta nella consulenza giuridica 954-25/2017 spedita lo scorso 31 gennaio alla CIPAG (Cassa di previdenza e assistenza dei Geometri).

Resta esclusa, invece, la deducibilità del contributo integrativo richiesto dalla Cassa a seguito di accertamento fiscale in cui viene rettificato in aumento il volume d'affari IVA.