Data Pubblicazione:

Casellario informatico: nuovi modelli Anac per gli operatori economici

Casellario informatico Anac e banca dati nazionale appalti: i nuovi modelli dovranno essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, dagli operatori economici e dalle Soa per ciascuna tipologia di informazione da rendere all’Autorità

L'Anac ha adottato, con la delibera 1386 del 21 dicembre 2016 pubblicata ieri sul portale Anticorruzione, i nuovi modelli standardizzati di comunicazione che le stazioni appaltanti, gli operatori economici e le società organismo di attestazione (Soa) dovranno utilizzare per ciascuna tipologia di informazione da rendere all’Autorità.

La delibera dispone, nello specifico:

  • l'abrogazione dei modelli “A” e “B” di segnalazione allegati al Comunicato del Presidente ANAC del 18.12.2013;
  • l'adozione degli allegati modelli di comunicazione, che risultano diversificati rispetto al soggetto sul quale incombe l’obbligo informativo;
  • la conferma della comunicazione all'Anac, da parte delle stazioni appaltanti, delle informazioni riportate nel modello “A” allegato al Comunicato del Presidente Anac del 21 dicembre 2016 che ha introdotto i nuovi modelli di segnalazione all’Autorità per le comunicazioni utili ai fini dell’esercizio del potere sanzionatorio della Autorità nonché per gli altri dati da iscrivere nel Casellario. In caso di mancata o ritardata segnalazione, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento (esclusione, revoca dell’aggiudicazione, diniego di autorizzazione al subappalto, rescissione contrattuale, ecc.) comporterà l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti del responsabile del procedimento o comunque nei confronti di colui che si sa reso responsabile di tale omissione/ritardo;
  • l'obbligo, per gli operatori economici (professionisti e imprese), di comunicare all'Anac le informazioni riportate per fattispecie nel modello allegato, denominato mod.“O.E.”. La mancata o ritardata segnalazione entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, comporterà l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti dell’operatore economico resosi responsabile di tale omissione/ritardo;
  • l'obbligo, per le SOA, di comunicare all'Anac le informazioni riportate per fattispecie nel modello allegato, denominato mod.“S.O.A.”. La mancata o ritardata segnalazione, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, comporterà l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della SOA responsabile di tale omissione/ritardo;
  • l'obbligo per tutte le stazioni appaltanti e per le SOA di consultare il casellario per l’individuazione delle cause di esclusione. La mancata consultazione comporterà l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti del responsabile del procedimento e, comunque, del soggetto responsabile dell’inadempimento.