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Case abusive: quali sono le norme regionali che regolano la demolizione?

In un documento della Conferenza delle Regioni il quadro normativo nazionale suddiviso per Regioni (non tutte) che descrive l’iter sulle procedure delle demolizioni di manufatti abusivi.

In un documento della Conferenza delle Regioni il quadro normativo nazionale suddiviso per Regioni (non tutte) che descrive l’iter sulle procedure delle demolizioni di manufatti abusivi. 

Nell’ambito dell’audizione sulla proposta di legge d’iniziativa parlamentare recante “Disposizioni in materia di criteri di priorità per l’esecuzione delle procedure per la demolizione case abusive” (C 1994), approvata dal Senato, la Conferenza delle Regioni pochi giorni fa ha elaborato un documento di sintesi che vuole riunire in un unico file tutti i dati dell’indagine svolta.
Il documento raccoglie le informazioni di Regioni e Pubbliche Amministrazioni che hanno risposto alla richiesta di dati sulle demolizioni dei manufatti abusivi.
In particolare si riportano le norme relative alle seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria e Veneto.
 
TIPOLOGIA DI REATI. I reati esaminati dalla ricerca della Conferenza delle Regionisono essenzialmente quelli relativi ad interventi edilizi realizzati in assenza di permesso di costruire. Per questo tipo di reati le demolizioni sono regolate dal TU che attualmente prevede un sistema a doppio binario: autorità amministrative che procedono con le forme del procedimento amministrativo e autorità giudiziaria, in presenza della condanna definitiva del giudice penale per i reati di abusivismo edilizio. La proposta di legge approvata dal Senato (A.C. 1994) interviene sul Testo Unico con l’intento di razionalizzare le procedure di demolizione conseguenti ad illeciti edilizi.
 
Di seguito i riferimenti regionali:
  • Abruzzo – Provincia dell’Aquila: le leggi di riferimento afferiscono al DPR 380 art 40 ed alla L.R. n° 14 del 2010 art 9 comma 2 per quanto riguarda la demolizione delle opere abusive. Nel dettaglio la legge regionale prevede, con l’Art 3. Comma 1, lett e), che “le funzioni di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia fatte salve le competenze spettanti ai Comuni ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)”. Attualmente sono in fase di esecuzione gli accordi tra Regione e Province per il passaggio formale delle competenze delegate, entro 6 mesi dagli accordi saranno effettivamente vigenti le competenze in carico alla Regione, sino ad allora sono ancora le Provincie deputate a trattare l’argomento.
  • Basilicata: circolare esplicativa del 16/06/2009 Prot. 117859/75AF avente ad oggetto: Titolo IV- Testo Unico sull’Edilizia- DPR 380/2001.
  • Calabria: legge regionale n. 35 del 19.10.2012 s.m.i. art. 14, co. 3 e co. 4. Comma 3. le funzioni circa l’ottemperanza a quanto disposto dall’art. 99 del D.P.R. n. 380/2001 sono demandate agli Enti territoriali. Comma 4. la Regione provvederà a vigilare, in particolare, sulla osservanza di quanto disposto dal comma 3.
  • Campania: la legislazione urbanistica individua nell’autorità comunale il soggetto istituzionalmente competente ad intervenire al fine di prevenire e reprimere gli abusi edilizi. La competenza generale ad adottare i provvedimenti volti a reprimere gli abusi edilizi sono in capo al Comune. Il comma 8 dell’art 31 e l’art 40 del DPR 380/2001 prevedono l’intervento della Regione in caso di inerzia del comune. La Regione ha regolamentato il potere sostitutivo con l’art. 10 della LR n. 10/2004.
  • Friuli Venezia Giulia: LR 19/2009 recante “Codice regionale dell’edilizia”, Capo VI “Vigilanza e sanzioni”, artt. 42 sgg. L’art. 42 demanda la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia al dirigente o responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, i quali – constatata l’inosservanza alle norme di legge e di regolamento/prescrizioni degli strumenti urbanistici/modalità esecutive fissate da titoli abilitativi – ingiungono al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione/demolizione dell’opera (cfr. art. 45). Qualora il responsabile dell’abuso non provveda autonomamente alla demolizione, previo accertamento di inottemperanza e notifica verbale comunale, il bene e l’area di sedime sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune, che ne curerà la demolizione d’ufficio.
  • Puglia: L.R. 11/06/2012, n. 15 “Norme in materia di funzioni regionali di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio”.
  • Umbria: Norme regionali in vigore. Legge Regionale 21 gennaio 2015, n. 1 “Testo unico governo del territorio e materie correlate”:
  • Norme regionali di riferimento per la Regione Lazio: L.R. 11 agosto 2008, n. 15, Capo II, Sezione II (sistema sanzionatorio); Art. 28 l.r. 15/08 (demolizione di opere abusive), Art. 29 l.r. 15/08 (fondo di rotazione), Art. 30, comma 1, lett. a) l.r. 15/08 (Destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie).
  • Norme regionali di riferimento per quanto riguarda la Regione Liguria: L.R. 6 giugno 2008, n. 16 e s.m. – TITOLO IV – Vigilanza sull’attività urbanistico edilizia;  Artt. 43, 44, 45, 46, 47, 48 sanzioni interventi assenza, parziale/totale difformità titolo,  Art. 49 accertamento di conformità, Art. 50 lottizzazione abusiva, art. 51 interventi abusivi Stato o Enti Pubblici.