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Carpenteria metallica: ad un anno dall’obbligo della marcatura Ce bisogna ancora fare chiarezza

 Nel 2009 è stata pubblicata la norma europea Uni En 1090-1 che prevede la marcatura Ce delle strutture di acciaio e di alluminio. Inizialmente era stato previsto un periodo transitorio che doveva terminare a luglio 2012, durante il quale sarebbe stato possibile introdurre sul mercato sia prodotti marcati Ce sia prodotti qualificati secondo le procedure nazionali. Questo periodo transitorio è stato prolungato sino al 30 giugno 2014. Dal 1° luglio 2014 la marcatura Ce è obbligatoria.

La norma En 1090-1 specifica i requisiti per la verifica di conformità delle caratteristiche prestazionali di componenti strutturali di acciaio e di alluminio, così come di kit immessi sul mercato come prodotti da costruzione di serie e non di serie. La verifica di conformità riguarda il controllo di produzione in fabbrica (Fpc). Nel campo di applicazione della norma sono compresi anche i componenti di acciaio utilizzati in strutture miste acciaio – calcestruzzo.
I prodotti possono essere costituiti da componenti laminati a caldo o formati a freddo, oppure realizzati con altre tecnologie, sezioni e profili con varie forme, piatti (piastre, lamiere, nastri), barre, fusioni, forgiature di acciaio ed alluminio, non protetti o protetti contro la corrosione tramite rivestimenti o altri trattamenti superficiali come l’anodizzazione dell’alluminio.
Qualche esempio? Lavorazione di profilati quali Ipe, Upn, Hea, Heb (taglio, foratura, piegatura, saldatura) per costruzione di strutture complesse o di loro parti, carpenteria metallica pesante per ponti, viadotti e grandi strutture, mensole, etc...
Richiamate dall’annex ZA.1 della En 1090-1 vi sono alcune norme a supporto. Tra queste le principali sono: En 1090-2/3 che contengono tutte le indicazioni necessarie per la predisposizione da parte del produttore di un adeguato controllo di produzione in fabbrica (Fpc) degli elementi strutturali in acciaio e alluminio.
 
APPROFONDISCI L'ARGOMENTO. ALL'INTERNO:
  • Metodi di apposizione della marcatura
  • Prestazioni dichiarate e criteri di applicazione
  • Outsourcing (Metodo 2 o 3b) o progettazione eseguita dal cliente (Metodo 3a)
  • Accettazione del prodotto in cantiere e compiti del direttore lavori