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Caro prezzi materiali e compensazioni: richiesta valida fino all'approvazione del collaudo dell'opera

ANAC: gli aiuti previsti dal Decreto Sostegni-bis a favore delle imprese appaltatrici di opere pubbliche vanno riconosciuti, anche a lavori terminati, se la stazione appaltante non ha ancora approvato l’atto di collaudo o il certificato di regolare esecuzione

In materia di caro prezzi materiali e meccanismi di compensazione, abbiamo approfondito tutte le novità del Decreto Sostegni-Ter e della Legge di Bilancio 2022 ma, oggi, ci soffermiamo su un nuovo chiarimento dell'ANAC molto importante perché di fatto viene precisato il perimetro 'temporale' di validità di una singola richiesta.

NB: La delibera n. 63 dell'8 febbraio 2022 dell'ANAC - disponibile in allegato - si riferisce alle disposizioni dell'art-1-septies del DL 73/2021 (Sostegni Bis), riferite quindi alla procedura per il riconoscimento delle compensazioni alle imprese di costruzioni colpite dal cd. caro prezzi materiali per il primo semestre 2021.

In ogni caso, si tratta di un parere che può avere valenza generale visto che va a specificare 'fino a quando' è lecito ricevere aiuti.

Caro prezzi materiali e compensazioni: richiesta valida fino all'approvazione del collaudo dell'opera

La misura della compensazione

In virtù di quanto previsto dall'art.1-septies del 73/2021 (Sostegni Bis), la compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto ministeriale dell'11 novembre 2021 con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’otto per cento se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il dieci per cento complessivo se riferite a più anni.

 


Caro prezzi materiali: ecco la circolare operativa! L'istanza va presentata al direttore dei lavori

Tutto sulla circolare contenente le modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell’art.1-septies del DL 73/2021.


 

Il caso esaminato dall'ANAC

Veniamo quindi al 'nostro' caso.

L'ANAC ha fornito chiarimenti in merito a una richiesta di compensazione - nell’ambito di un appalto per la riqualificazione degli impianti elettrici - in base all'art.1-septies del DL 73/2021 (conv. in legge 106/2021).

Con delibera n. 63 dell’8 febbraio 2022, l'ANAC ha fornito chiarimenti in merito a una richiesta di compensazione - nell’ambito di un appalto per la riqualificazione degli impianti elettrici - in base all'art.1-septies del DL 73/2021 (conv. in legge 106/2021).

La richiesta è stata respinta dalla stazione appaltante perché, alla data di entrata in vigore della legge, i lavori risultavano terminati, era stato emesso il certificato di regolare esecuzione e disposto il pagamento della rata di saldo.

L’appaltatore ha contestato la decisione, rinnovando la richiesta di aiuto e spiegando che il certificato di regolare esecuzione aveva carattere provvisorio perché non ancora approvato. Quindi il contratto doveva ritenersi ancora in corso.

 

I chiarimenti su collaudo e CEL (certificato esecuzione lavori)

L’ANAC ha dato ragione all’appaltatore, spiegando che con l’emissione del certificato di collaudo da parte del collaudatore non si esaurisce il contratto tra le parti perché il committente deve approvarlo: il collaudo diventa definitivo o per approvazione espressa o per approvazione tacita decorsi due anni e due mesi dal certificato di collaudo provvisorio.

Il momento conclusivo dell’iter di realizzazione di un’opera pubblica, quindi, è rappresentato proprio dall’approvazione degli atti di collaudo.

Le considerazioni possono estendersi al Certificato di regolare esecuzione che in determinati casi sostituisce il collaudo.

 


La massima

L’art. 1-septies del d.l. 73/2021, conv. in l.n. 106/2021, laddove fa espresso riferimento ai “contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, può trovare applicazione in tutti i casi in cui i lavori sono in corso di realizzazione al momento ivi indicato o, se conclusi, fino all’approvazione degli atti di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori.


 

L'interpretazione della norma

Questa interpretazione “ampia” della norma, sottolinea l’ANAC: 

  • sembra coerente” con la ratio del decreto volto proprio a garantire alle imprese appaltatrici un meccanismo di sostegno straordinario e temporaneo per fare fronte all’aumento dei prezzi;
  • è supportata dalla legge 234/2021 (Manovra 2022) che all'art.1 comma 398 ha previsto l'estensione a tutto il 2021 dei meccanismi di compensazione previsti dal DL 73/2021.

LA DELIBERA 63/2022 DELL'ANAC E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE GRATUITA AL PORTALE

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