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Caro materiali: decreto per il Fondo adeguamento prezzi per i SAL eseguiti dal 1° agosto al 31 dicembre 2022

Il Fondo adeguamento prezzi materiali ha una dotazione complessiva di 550.000.000,00 per l'anno 2022 e viene ripartito tra piccole, medie e grandi imprese. L'accesso è consentito ai soggetti individuati al comma 4, lettera b), dell'art. 26 del decreto-legge 50/2022, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, solo in caso di insufficienza, ai fini della copertura dei maggiori importi

Fondo adeguamento prezzi: le coordinate del nuovo decreto

Nella Gazzetta Ufficiale n.301 del 27 dicembre è stato pubblicato il decreto del 6 dicembre 2022 del MIT che, in relazione agli interventi di cui all'art. 26, comma 4, lettera b), del DL 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 91/2022, disciplina  le modalità di accesso al Fondo "adeguamento prezzi" di cui all'art. 1-septies comma 8 del DL 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2021, con riferimento agli stati di avanzamento (SAL) concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

La ripartizione del Fondo

Il Fondo di cui sopra, avente una dotazione complessiva pari ad euro 550.000.000,00 per l'anno 2022, viene ripartito in questo modo:

  • a) il 34 per cento alla categoria «piccola impresa», cioè in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010 ovvero in possesso della qualificazione nella prima o seconda classifica di cui all'art. 61 del DPR 207/2010;
  • b) il 33 per cento alla categoria «media impresa», cioè in possesso della qualificazione dalla terza alla sesta classifica di cui all'art. 61 del DPR 207/2010;
  • c) il 33 per cento alla categoria «grande impresa», cioè in possesso della qualificazione nella settima o ottava classifica di cui all'art. 61 del DPR 207/2010.

Ciascuna impresa appaltatrice degli interventi di cui sopra concorre alla distribuzione delle risorse assegnate alle categorie individuate dal comma 2 esclusivamente in ragione della propria qualificazione ai sensi della parte II, titolo III, del DPR 207/2010, a prescindere dall'importo del contratto aggiudicato.

Chi accede al Fondo e per quali lavori

L'accesso al Fondo, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, è consentito ai soggetti individuati al comma 4, lettera b), dell'art. 26 del decreto-legge 50/2022, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, solo in caso di insufficienza, ai fini della copertura dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del comma 1 del citato art. 26, delle seguenti risorse:

  • a) risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico dell'intervento, nei limiti del 50 per cento e fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
  • b) eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
  • c) somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
  • d) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del citato DL 50/2022.

La piattaforma per la richiesta

Per la richiesta di accesso al Fondo, i soggetti richiedenti, pena esclusione, devono utilizzare esclusivamente la piattaforma raggiungibile al link https://adeguamentoprezziart26b.mit.gov.it/ compilando, per ciascun intervento, un modulo informativo da sottoscrivere e trasmettere secondo le modalità indicate nella medesima piattaforma che sarà aperta a partire dal 2 gennaio 2023 - ore 10,00 e sino al 31 gennaio 2023 - ore 16,00.

La richiesta di accesso al Fondo, generata dalla suddetta piattaforma informatica, pena esclusione, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante (o dal delegato indicato) dei soggetti di cui al comma 1 e trasmessa all'indirizzo PEC adeguamentoprezziart26b.dgreg@pec.mit.gov.it entro e non oltre le ore 23,59 del 31 gennaio 2023; farà fede l'orario di ricezione presso la suddetta casella PEC.