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Carla Cappiello su DM 6.8.2023: Nuove norme per CTU

L'11 agosto 2023 è uscito in Gazzetta Ufficiale il DM 6.8.2023. Abbiamo intervistato Carla Cappiello per approfondire il testo e avere un commento sulle novità.

Ingenio: Ing. Cappiello, finalmente si interviene sul tema del Consulente Tecnico di Ufficio, in pieno agosto, forse quando in molti non se lo aspettavano. Lei che è una esperta in materia e si è sempre occupata del tema, oggi ancor più come Consigliera Nazionale degli Ingegneri, cosa pensa del DM 6.8.2023?

Carla Cappiello.

Rilevo con molta soddisfazione come il decreto ministeriale 6 agosto 2003 abbia accolto molti dei nostri contributi e possa, così, consentire importanti passi avanti lungo tre direttrici strategiche della consulenza tecnica d’ufficio: l’innalzamento dei profili di competenze richiesti al tecnico forense, la loro uniformazione a livello nazionale e, infine, il coinvolgimento del sistema ordinistico nell’ambito del processo di qualificazione.

L’attenzione posta al rispetto degli obblighi di formazione continua, alla determinazione di un’anzianità minima, alla regolarità contributiva e previdenziale e alla specchiata moralità del professionista rivela l’interesse del Legislatore a garantire alla cittadinanza standard sempre più elevati da parte dei consulenti tecnici del Giudice.

Dalla lettura del DM ed in particolare dell’allegato A, si accoglie con favore anche l’analiticità della distinzione delle singole materie di competenza, considerati i campi di multidisciplinarità in cui è chiamato ad operare l’ingegnere.

Anche in questo caso il Ministero ha atteso il contributo fornito dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri in sede di audizione.

In tal senso è doveroso ringraziare l’intero gruppo di lavoro dell’Ingegneria forense istituito presso il CNI, che ho l’onore di coordinare, che ha svolto un articolato ed importante lavoro.

Ingenio: DM 6.8.2023, si poteva fare di più?

Probabilmente sì e già in questa sede!

Questa poteva essere l’occasione per la vera qualificazione e valorizzazione del professionista forense che svolge per la Magistratura - e a beneficio della collettività - un quanto mai delicato compito.

La nostra proposta, lineare e ben articolata, partiva – e parte – dal presupposto che lo svolgimento dell’attività di CTU non può prescindere dalla conoscenza di nozioni di base in ambito giuridico e procedurale.

Per la professione di ingegnere, che rientra nell’ambito delle professioni regolamentate, ritengo che per l’accesso all’elenco dei consulenti sia necessario prevedere uno specifico percorso formativo che “abiliti” all’esercizio di questa professione tecnico-giuridica e, quindi, fornisca al professionista la conoscenza di quegli elementi, appunto, tecnico-giuridici-procedurali, ma anche, etici e deontologici, indispensabili, tutti ed in pari misura, al corretto adempimento delle attività allo stesso affidate.

Diversamente, un errore procedurale ovvero il mancato rispetto di anche uno solo dei principi che regolano la fase di consulenza possono negativamente incidere su tutta la fase del contenzioso, in danno del cittadino e della Magistratura. Quanto sopra per consolidare il principio secondo cui il tecnico ausiliario del Giudice riveste un ruolo che richiede specificità e competenze ben precise e non derogabili.

Analogamente, la nostra proposta prevedeva la partecipazione del professionista abilitato a corsi, seminari o eventi formativi di aggiornamento, con specifica valenza in ambito forense, su base triennale per il mantenimento del requisito.

Riteniamo, in sintesi, che il DM vada nella giusta direzione provando ad innalzare i profili di competenze richiesti al tecnico forense; quello che chiediamo è di percorrere questa strada fino in fondo, di essere più coraggiosi e di fissare, appunto, requisiti formativi ancora più stringenti.

Ingenio: Ma l’art. 4 punto d) del DM tratta proprio questo aspetto dei requisiti di accesso in ambito formazione?

È vero, il punto d) dell’art. 4 del DM accenna proprio a questo aspetto prevedendo tra i requisiti di accesso all’Elenco Nazionale “gli eventuali specifici percorsi formativi volti ad acquisire adeguate competenze nell’ambito della conciliazione, nonché sul processo e sull’attività del consulente tecnico”.

Tuttavia, questo aspetto non è stato, poi, sviluppato nell’articolato della norma. Ma è necessario essere positivi: questo articolo lascia aperta la strada per la valorizzazione del Consulente Forense e noi siamo pronti a dare il nostro contributo per sviluppare questo tema e, se occorre, meglio spiegare la nostra proposta.

Ingenio: Ma cosa prevedeva la vostra proposta?

Come ho detto, la proposta inviata al Ministero della Giustizia, prevedeva una specifica abilitazione del consulente che opera per la Magistratura, attraverso una formazione di base abilitante ed i successivi aggiornamenti formativi, con il coinvolgimento diretto degli Ordini professionali, che possono senz’altro svolgere un ruolo centrale di grande supporto al Ministero della Giustizia, sia in termini di formazione che in termini di aggiornamento dell’elenco nazionale tenuto dal Ministero e di cui quest’ultimo è titolare.

Un po’ come ricalcare quanto già normato per i professionisti antincendio in seno al Ministero degli Interni.

Ingenio: Cosa pensa dell’art. 8 del DM che prevede che l’elenco nazionale dei consulenti tecnici operi esclusivamente in modalità informatica, nutre dei dubbi?

L’istituzione dell’elenco nazionale è un’ottima cosa.

Tuttavia, vista anche l’esperienza passata di 9 anni alla presidenza dell’Ordine di Roma, e le scarne indicazioni date dal DM, nutro qualche perplessità sulla gestione informatica dell’elenco e soprattutto sulla sua periodica revisione con frequenza biennale, come previsto dall’art. 18 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Mi chiedo in proposito quale sarà il meccanismo di popolamento dell’elenco informatico, visto che l’Elenco sarà in continuo aggiornamento sia in termini del numero degli iscritti (e questa è la cosa più semplice) che in termini di verifica e di variazione nonché di aggiornamento dei requisiti di ciascun professionista iscritto.

Al contrario, il coinvolgimento degli Ordini professionali nell’intero processo di tenuta e soprattutto di aggiornamento dell’elenco Nazionale informatico, come previsto nella nostra proposta, garantirebbe continuità di popolamento di dati e di requisiti aggiornati dei professionisti: allora si, ogni due anni basterebbe un semplice “clic” per la revisione dell’Elenco!

Ma l’art. 6 c. 2 prevede già che in sede di revisione siano coinvolti gli Ordini professionali

È vero che Art. 6 c. 2 prevede che in sede di revisione dell’Albo siano gli Ordini a chiedere ai professionisti, nel termine assegnato, di comunicare le “domande di conferma” degli interessati a voler rimanere iscritti nell’elenco, ma nulla dice sulle modalità di verifica da parte del comitato della permanenza dei requisiti per l’iscrizione, che presuppone l’elaborazione di una enorme quantità di dati che, per il tramite degli Ordini, potrebbero essere raccolti ed elaborati informaticamente con continuità e non alla scadenza del biennio.

Anche qui, quello che chiediamo è di andare fino in fondo e aumentare ancora di più il coinvolgimento del sistema ordinistico.

Ingenio: Quali i prossimi passi che si aspetta da parte del Ministero?

Sicuramente continueremo a lavorare e a dare il nostro contributo per efficientare il sistema e valorizzare sempre di più la figura del Consulente Forense.

Ciò che però ora mi aspetto dal Ministero è che quest’ultimo proceda alla tempestiva emissione del decreto di aggiornamento delle attuali tariffe giudiziarie secondo gli indici istat, in adempimento dell’art. 54 del DPR 115/2012 ormai “ferme” al 1999 e cioè da circa un quarto di secolo.

Mi preme specificare che l’aggiornamento non riguarda solo la tutela del professionista ma, alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale n. 166 del 25.5.2022 n. 217 dell’1.10.2019, anche del cittadino di vedersi, ad esempio, applicato il disposto di cui all’art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in caso di ammissione al gratuito patrocinio.

D’altronde non possiamo pensare di chiedere il possesso di competenze e capacità ulteriori e più specifiche rispetto a quelle previste per lo svolgimento della professione di ingegnere senza prevedere un parallelo riconoscimento mediante la previsione di un corrispettivo che sia dignitoso per il professionista. Rischieremmo, altrimenti, di pregiudicare la qualità delle prestazioni offerte

Ingenio: E sull’impianto delle tariffe giudiziarie: L. 319/1980?

Su questo tema, come più volte ho avuto modo di affermare, è necessario un provvedimento che riveda l’intero impianto della Legge 319/1980 e vada oltre nella regolamentazione o individuazione dei principi che devono regolare la consulenza tecnica forense per preservarne un elevato standard di qualità.

Infatti, proprio e soprattutto in presenza di una riforma che riqualificherà questa delicata professione, non intervenire sulla definizione dei processi e delle modalità di calcolo e liquidazione dei compensi professionali e, poi, sulla loro entità, può pregiudicare la qualità delle prestazioni offerte.

Ma voglio porre il concetto di rinnovo della tariffa giudiziaria prima di tutto sotto il profilo dei contenuti e poi dei numeri.

La tariffa vigente è una Legge risalente a 43 anni fa, la legge 319 del 1980.

Chiunque ne abbia un minimo di conoscenza capisce che i contenuti della Legge, in termini di definizione delle attività tecniche sono obsoleti o superati dalle norme che si sono succedute in questi lunghi 43 anni, ovvero sono carenti rispetto alla moltitudine degli accertamenti e degli approfondimenti che oggi i consulenti sono chiamati a svolgere.
Con la conseguenza, in questo ultimo caso, che il calcolo dei compensi non può che essere effettuato se non facendo ricorso alla vacazione (compenso orario), che però la legge definisce residuale e valuta 4,075 €/ora.

Ma, ancora, l’impianto normativo è talmente fuori dall’attuale contesto, ad esempio rispetto ai tempi di svolgimento e definizione dei processi, certamente molto più lunghi di 40 anni fa, che nulla prevede in ordine alle tutele del professionista forense ed alle responsabilità che lo stesso assume.

Ebbene, solo dopo aver trattato questi aspetti che riguardano la modifica dell’impianto normativo allora possono, e si devono, determinare i parametri per il calcolo dei compensi, tenuto naturalmente conto della natura pubblicistica degli stessi incarichi. Ma, d’altro canto, anche la recente Legge sull’equo compenso riguarda attività professionali con natura pubblicistica.

Su questo tema, il Gruppo di Lavoro dell’ingegneria Forense costituito in seno al CNI è pronto a dare ogni supporto al Governo ed alla politica.


La struttura del DM n. 109/2023

Il nuovo Decreto del Ministero della Giustizia è composto da 12 articoli e 2 allegati:
Art. 1 - Definizioni
Art. 2 - Oggetto
Art. 3 - Contenuto dell’albo
Art. 4 - Requisiti per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici
Art. 5 - Domande di iscrizione
Art. 6 - Mantenimento dell’iscrizione e disposizioni in materia di vigilanza
Art. 7 - Sospensione e cancellazione volontaria
Art. 8 - Disposizioni in tema di tenuta degli albi e dell’elenco nazionale
Art. 9 - Trattamento dei dati personali
Art. 10 - Disposizioni transitorie
Art. 11 - Monitoraggio
Art. 12 - Clausola di invarianza finanziaria
Allegato A - Categorie dell’Albo e settori di specializzazione
Allegato B - Categoria medico-chirurgica - Tabella di equipollenza

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Carla Cappiello

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