Cappotto termico: ecco come funzionano i lavori di risparmio energetico per il Bonus Facciate
Agenzia delle Entrate: se la copertura è integrale non scatta l'obbligo dei lavori "termici", ma in caso di interventi solo su una parte la "trasmittanza" va calcolata in proporzione
Siamo sicuri di sapere tutto, ma proprio tutto del risparmio energetico collegato al Bonus Facciate, e, nello specifico, se il cappotto termico rivesta un'importanza effettiva per la fruizione di questa nuova agevolazione prevista dalla Legge di Bilancio 2020?
Come sempre, per dirimere la questione, la fonte primaria è l'Agenzia delle Entrate, nello specifico la circolare applicativa n.2/E e la guida operativa.
Interventi su cappotti termici
Andiamo per ordine. La circolare ci dice che il Bonus Facciate spetta per "interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio".
Attenzione: qui, a differenza di quanto indicato nella legge 160/2019 (dove è obbligatorio il cappotto termico per gli edifici quando si rifanno gli intonaci per oltre il 10% della superficie opaca), quando le facciate sono rivestite in piastrelle o con altri materiali "che non rendono possibile realizzare interventi influenti dal punto di vista termico se non mutando completamente l’aspetto dell’edificio", scatta un calcolo diverso. Quale?
Bisogna eseguire il "rapporto tra la restante superficie della facciata interessata dall’intervento e la superficie totale lorda complessiva della superficie disperdente".
Esempio: se la superficie opaca della facciata è di 500 mt. quadrati, ma 100 di questi sono coperti di piastrelle, il 20% risulta essere la parte da considerare. E se invece le piastrelle ricoprono tutti e 500 i metri quadri? Allora non c'è nessun obbligo di lavori di risparmio energetico!
Significa, di fatto, che i lavori di rifacimento delle parti ammalorate beneficeranno della detrazione del 90% senza investimenti ulteriori. E' evidente che così facendo si limitano non poco i casi nei quali sarà obbligatorio investire in un cappotto termico.
Notare bene che il discorso di cui sopra non vale solo per le piastrelle, ma anche per gli "altri materiali", definizione piuttosto generica che inlcude svariati edifici.
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Cappotto termico: cosa presentare per fruire del Bonus Facciate
Tenuto conto che per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, si applicano le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti dal decreto 19 febbraio 2007 del MISE, nel caso in cui siano effettuati i predetti interventi, i contribuenti devono acquisire e conservare:
- l’asseverazione con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi. L’asseverazione redatta dal tecnico abilitato può essere sostituita con quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate;
- successivamente all’esecuzione degli interventi, l’attestato di prestazione energetica (APE), per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori.
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Bonus Facciate ed Ecobonus insieme per interventi di isolamento termico
Qualora si attuino interventi sull’involucro riconducibili a diverse fattispecie agevolabili - essendo stati realizzati, ad esempio, nell’ambito dell’isolamento termico dell’involucro dell’intero edificio, sia interventi sulla parte opaca della facciata esterna, ammessi al Bonus Facciate, sia interventi di isolamento della restante parte dell’involucro (facciate confinanti con chiostrine, cavedi, cortili, superfici orizzontali e verticali confinanti con vani freddi e terreno), esclusi dal predetto bonus ma rientranti tra quelli ammessi all'Ecobonus - il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.
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