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Cantieri edili: le nuove regole sulla congruità della manodopera del Decreto Coesione

Negli appalti privati, l'obbligo di verifica di congruità della manodopera non ricade più sul committente, ma sul direttore dei lavori e il committente diventa responsabile solo se non nomina un direttore dei lavori.

Il Decreto Coesione ha apportato novità di rilievo in materia di verifica della congruità della manodopera nei cantieri edilizi, che sono entrate peraltro in vigore definitivamente con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 95/2024, di conversione del DL 60/2024.

Nello specifico, l'articolo 28 reca modifiche alla disciplina in materia di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera negli appalti pubblici e privati - di cui all’articolo 29, commi da 10 a 12, del D.L. 19/2024 - che deve essere obbligatoriamente effettuata prima di procedere al saldo finale dei lavori.

 

La regola di base sulla congruità della manodopera

Sappiamo che dal 1° novembre 2021, in base al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 giugno 2021, n. 143, la verifica della congruità è obbligatoria per tutti gli appalti pubblici e per quelli privati con un importo pari o superiore a 70.000 euro.

 

Verifica con DURC di congruità della manodopera nel settore edile: ecco il decreto! Via dal 1° novembre 2021

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021 definisce un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili.


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La responsabilità passa al direttore dei lavori

In particolare, l'art.28 del DL Coesione specifica che, negli appalti privati, l'obbligo di verifica non ricade più sul committente, ma sul direttore dei lavori. Il committente diventa responsabile solo se non nomina un direttore dei lavori.

Negli appalti pubblici, la verifica è a carico del responsabile del procedimento, secondo le modalità indicate nel DM 25 giugno 2021, n. 143.

 

I nuovi limiti: tutti gli appalti pubblici, appalti privati da 70 mila euro

La normativa modifica i valori complessivi degli appalti, pubblici e privati, sopra i quali si applicano le sanzioni per il versamento del saldo finale in assenza di verifica positiva o di regolarizzazione da parte dell'impresa.

Negli appalti pubblici, il versamento del saldo finale senza i requisiti necessari è ora valutato ai fini della performance del responsabile del progetto, indipendentemente dall'importo dell'appalto (prima limitato a 150.000 euro). Le violazioni vengono comunicate all'ANAC per esercitare i poteri di vigilanza sui contratti pubblici.

Per gli appalti privati, la sanzione da 1.000 a 5.000 euro per il versamento del saldo finale senza i presupposti necessari si applica ora agli appalti con un valore pari o superiore a 70.000 euro, riducendo il precedente limite di 500.000 euro.

La responsabilità di ottenere l'attestazione di congruità spetta al direttore dei lavori e, in sua assenza, al committente, che è anche soggetto alle relative sanzioni se non nomina un direttore dei lavori.

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