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CANTIERE e SICUREZZA: le norme antinfortunistiche tutelano sia lavoratori che soggetti terzi

Con la sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, n. 22965 del 3 giugno 2014 le norme antinfortunistiche tutelano sia lavoratori che soggetti terzi

A ribadirlo una sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, dello scorso 3 giugno 2014, in cui è stato rigettato il ricorso di un datore di lavoro che aveva ritenuto ingiusta la condanna a suo carico per responsabilità del decesso di una persona presente in cantiere ma non con ruolo di dipendente.
 
L’incidente aveva coinvolto una persona presente sul cantiere (ma non dipendente degli imprenditori individuali assuntori dei lavori edili) e deceduta dopo esser stata “travolta dalla porzione di un muro, unitamente allo smottamento del terreno costituente il fronte dello scavo, mentre si trovava all'interno di una trincea scavata sotto il muro perimetrale, al fine di accogliere il calcestruzzo che ivi si sarebbe dovuto collocare, onde costituire sottofondazione per il rinforzo della base.”
 
A seguito degli accertamenti il Gip del Tribunale di Perugia, con sentenza del 9/11/2010, condannò gli imputati alla pena stimata di giustizia per aver causato la morte del lavoratore, addebitando loro di “di non essersi avvalsi di un progetto esecutivo che assicurasse la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture, così da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità (artt. 71 e 64, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 6/6/2001); di non aver predisposto idonee armature e precauzioni (art. 119 comma 1 e 4 del D.lgs. n. 81 del 9/4/2008); di avere eseguito i lavori indicati nell'istanza di DIA ed altri non indicati (sottofondazioni) in assenza del prescritto titolo (art. 44, comma 1, lett. b del d.P.R. 380/01).”
Successivamente la Corte d'appello di Perugia, con sentenza del 10/7/2012, in parziale riforma di quella di primo grado, nel resto confermata, assolse entrambi gli imputati dal reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 280/01 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ridusse, di conseguenza, nella misura giudicata congrua, la pena inflitta ai due imputati dal Tribunale.
 
Il ricorso verso quest’ultima sentenza proposto da uno dei due imputati è stato rigettato con la sentenza n. 22965 della Cassazione Penale, Sez. 4, dello scorso 3 giugno 2014.
 
Le motivazioni della Corte sono state espresse tenuto conto della vasta giurisprudenza in materia. Prima fra tutte, la sentenza della Sez. IV del 20 aprile del 2005, n. 11351, secondo la quale “le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori (e solo i lavoratori) possano subire danni nell’esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi”. Intendendo per “terzi”, tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono là dove vi sono macchine che, se non munite dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi“.