Canne fumarie: vincoli normativi e distanze dal tetto
La normativa UNI 10683 è la norma che disciplina le canne fumarie per impianti di riscaldamento alimentati a legna e biocombustibili solidi. La recente sentenza del Consiglio di Stato n. 7293/2024, ha confermato l’illegittimità dell'installazione di una canna fumaria, chiarendo che è obbligatorio innalzarla almeno oltre un metro rispetto al colmo (punto più alto) del tetto ovvero di 1.30m oltre l’estradosso della copertura.
Normativa UNI 10683 per le canne fumarie
Molti sistemi di riscaldamento prevedono l’implementazione di canne fumarie, per le quali diventa fondamentale rispettare le normative di riferimento che regolano lo scarico dei fumi.
Le normative applicabili variano in base a diversi aspetti, come ad esempio la tipologia di combustibile adoperata.
La norma UNI 10683 regola gli impianti alimentati con legna e biocombustibili solidi, includendo al suo interno il riferimento ad altri testi normativi unificati, che invece riguardano nel dettaglio le diverse tipologie di generatori:
- stufe assemblate in opera (UNI EN 15544);
- stufe a pellet (UNI EN 14785/ UNI EN 16510-1);
- stufe (UNI EN 16510-1);
- stufe ad accumulo (UNI EN 15250/ UNI EN 16510-1);
- termo-cucine (UNI EN 16510-1);
- caldaie (UNI EN 303-5);
- apparecchi a policombustibile (UNI EN 16510-1);
- inserti/caminetti a focolare chiuso (UNI EN 16510-1);
- caminetti a focolare aperto (UNI EN 16510-1).
Inoltre la stessa UNI 10683 specifica per gli impianti:
- i requisiti di verifica;
- l’installazione;
- la manutenzione.
Dal 2013, la Legge 90/2013 impone lo scarico dei fumi a tetto, vietando l’installazione di canne fumarie e condotti a parete, con l’obiettivo di garantire un’adeguata dispersione dei prodotti della combustione nell’atmosfera.
In particolare per quanto concerne il posizionamento dei comignoli degli apparecchi a combustibile solido di potenza non superiore a 35 kW, la norma UNI 10683 esclude la possibilità di scaricare a parete, obbligando sempre lo scarico sopra il tetto dell’edificio; la quota di sbocco deve trovarsi al di fuori della zona di reflusso calcolata traslando in verticale di m. 1,30 l’estradosso della copertura, laddove la norma UNI 13501-1 disciplina l’evacuazione dei fumi per tali generatori.
Di contro, non tutte le canne fumarie devono essere installate alla sommità del tetto, ma ci sono casi ove è permesso la disposizione in una posizione diversa, ossia:
- canne fumarie a condensazione;
- canne fumarie collettive o a scarico a parete preesistenti;
- l’installazione da effettuare su edifici storici o sottoposti a norme di tutela;
- l’installazione di sistemi ibridi, come quelli costituiti da caldaie + pompe di calore
Fondamentale diventa la sentenza del Consiglio di Stato n. 7293/2024 che chiarisce se la canna fumaria debba innalzarsi di oltre un metro rispetto al colmo del tetto.
Illegittimità delle canne fumarie installate a meno di 1 m dal colmo
Il Consiglio di Stato ha recentemente emesso una sentenza che riguarda un ricorso presentato dal Comune di Bosa contro alcuni cittadini comproprietari di un appartamento al quarto e ultimo piano di un edificio, i quali contestavano l’autorizzazione rilasciata per l’installazione della canna fumaria da parte di un’altra condomina dello stabile.
Al piano terra si trova l’appartamento della controinteressata, la quale ha posizionato la canna fumaria, utilizzata per lo scarico dei fumi prodotti da una stufa a pellet (considerata a tutti gli effetti dalla norma come impianto di riscaldamento a motore), in modo tale che la stessa attraversasse l’intera facciata della palazzina e raggiungesse la gronda di raccolta delle acque meteoriche provenienti dalla falda del tetto di copertura. Tale opera era stata autorizzata tramite una determina dello Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE) del Comune di Bosa, datata 18 giugno 2020.
Nello specifico veniva contestava questa autorizzazione, ritenendo il manufatto illegittimo per motivi civilistici ed edilizi. Il Tar della Sardegna ha accolto il ricorso presentato in primo grado, annullando gli atti impugnati e condannato il Comune alle spese legali.
Successivamente, il Comune di Bosa ha presentato appello al Consiglio di Stato, sostenendo che il ricorso iniziale fosse stato notificato tardivamente e contestando l'interpretazione fatta dal Tar relativamente alle norme edilizie inerenti alle canne fumarie. Nell’appello, il Comune sottolineava come la canna in questione non dovesse rispettare l'altezza prescritta rispetto al colmo del tetto.
Il Consiglio di Stato ha esaminato il caso e ha confermato la illegittimità dell’installazione della canna fumaria, evidenziando che la normativa di riferimento impone necessariamente che la canna debba innalzarsi di oltre un metro rispetto al colmo del tetto, respingendo l'appello del Comune di Bosa.
Nello specifico i giudici richiamano la norma UNI 10683 in cui viene disposto il vincolo di 1.30 m dall’estradosso della copertura e la L. 90/2013, la quale all’art. 17 bis (Requisiti degli impianti termici) specifica che gli “impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente”. Nella sentenza si fa notare come lo stesso regolamento edilizio comunale prevedesse, per i fumi di scarico caldi degli impianti a motore, sporgenze superiori al metro, sporgenza che addirittura andrebbe riferita al colmo delle coperture degli edifici adiacenti.
A nulla è valsa, quindi, la giustificazione del Comune verso il provvedimento autorizzativo basata sulla considerazione che sebbene le norme impongano che sebbene “le canne fumarie debbano avere il loro sbocco sulla copertura dell’edificio (...) è diritto di ciascun soggetto di provvedere al riscaldamento della propria abitazione” e che per tali motivi è stata “valutata e accolta la soluzione progettuale proposta dal tecnico della parte interessata che al fine di non intervenire in maniera imponente sulle parti comuni dell’edificio o di altra proprietà con eventuali demolizioni di muri (…)”.
La sentenza rappresenta un importante precedente per questioni edilizie simili, evidenziando una corretta interpretazione delle normative riguardanti le installazioni di canne fumarie al fine di garantire un equilibrio tra le esigenze abitative e la tutela della salute collettiva.
LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO È SCARICABILE IN ALLEGATO.
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