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Canna fumaria in condominio: la CILA non basta, serve la SCIA perché si tratta di restauro e risanamento

Per il TAR Roma, la collocazione di una canna fumaria rientra a pieno titolo nella categoria dei lavori di manutenzione straordinaria e/o di restauro e di risanamento conservativo di cui all'art. 22, comma 1, lett. a) e b) del Testo Unico Edilizia, per i quali serve la SCIA

Come si configura a livello urbanistico la collocazione di una canna fumaria? Che titolo abilitativo serve? Cosa si rischia per l'installazione senza autorizzazione?

La canna fumaria della discordia

A tutte queste domande risponde il Tar Roma nella sentenza 3214/2023 dello scorso 24 febbraio - che alleghiamo -, relativa al ricorso di un condominio contro una sanzione piuttosto 'pesante' (25 mila euro) per l'esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo in assenza di titolo, cioè per la collocazione di una nuova canna fumaria a servizio della centrale termica condominiale in aderenza alla facciata prospiciente il giardino interno del fabbricato e sovrapposta alla canna fumaria in eterni già esistente.

Secondo la parte ricorrente, trattandosi dell'installazione di una canna fumaria a servizio di un impianto tecnologico preesistente, la disciplina da applicarsi al caso specifico sarebbe quella degli interventi di manutenzione ordinaria totalmente liberi o quella propria dell'attività edilizia libera previa comunicazione dell’inizio dei lavori asseverata (CILA) e non l'art. 37 del dpr 380/2001 (Testo Unico Edilizia) richiamato, secondo il ricorrente in maniera erronea, dall’amministrazione comunale.

Canna fumaria? Restauro e risanamento conservativo: non basta la CILA, ci vuole la SCIA

Il ricorso viene respinto dal TAR, che inizia 'smontando' la censura con cui il condominio ricorrente tenta di ricondurre l'opera alla categoria degli interventi di manutenzione ordinaria totalmente liberi, per i quali non sono previste procedure da osservarsi né sanzioni di alcun genere,o al massimo soggetti a CILA.

Secondo il ricorso, infatti, la canna fumaria sarebbe posta a servizio di un impianto tecnologico preesistente (quello di riscaldamento del Condominio) e non già di nuova installazione, peraltro non alterando il volume edilizio dell’edificio entro e fuori terra, né incidendo sulla superficie e sull’aspetto esteriore dello stesso, attesa la sua collocazione in aderenza alla facciata prospiciente il giardino interno del fabbricato.

Ma in realtà - sostiene il TAR - l’intervento realizzato rientra a pieno titolo nella categoria dei lavori “di manutenzione straordinaria” e/o “di restauro e di risanamento conservativo” di cui all'art. 22, comma 1, lett. a) e b) del Testo Unico Edilizia (come recepito dall’art. 19, comma 3, della l.r. Lazio n. 15/2008), eseguiti in assenza o in difformità della denuncia di inizio attività, venendo in rilievo una struttura che - pur indubbiamente non alterando la volumetria complessiva degli edifici e non comportando mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico - appare necessaria per realizzare ed integrare i servizi tecnologici a servizio dell’edificio nonché ad assicurarne la funzionalità, attraverso il ripristino e il rinnovo dei relativi impianti, in quanto tale “realizzabil(e) mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente”.

Il TAR aggiunge inoltre che:

  • il comune non aveva mai chiesto, per quest'opera, il permesso di costruire;
  • non hanno valenza alcuna i riferimenti al carattere preesistente dell’impianto al quale l’opera afferisce, infatti inidoneo ad escludere l’applicabilità dell’adempimento prescritto al citato art. 22, comprendendo gli interventi di restauro e di risanamento conservativo anche quelli volti a garantire la funzionalità degli impianti, mediante il loro rinnovo e ripristino e non già soltanto quelli finalizzati a realizzarli ex novo, nonché comunque risultando la canna fumaria di cui si discorre realizzata non già in sostituzione della preesistente quanto in sua aggiunta.

L'entità della multa è legittima: ecco perchè

Quanto alla presunta incongruità della sanzione irrogata, pari a 25 mila euro, è legittima in quanto predeterminata a monte nella deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 44 del 14 luglio 2011, punto 8, primo alinea ai sensi del quale, infatti “la sanzione pecuniaria per interventi edilizi eseguiti in assenza, o in difformità, della DIA di cui all’art. 22 comma 1 e 2 del D.P.R. n. 380/2001 (articolo 19 della legge n. 15/2008) è così determinata:

  • Interventi di manutenzione straordinaria e restauro o risanamento conservativo Zona Omogenea “A” ed “E” del D.M. n. 1444/1968 (art. 19 comma 3) relativi ad unità immobiliari di dimensioni fino a 200 mq. Euro 2.500,00””.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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