Data Pubblicazione:

Campo da golf con strutture annesse: non è trasformazione di terreno agricolo e serve il permesso di costruire

Consiglio di Stato: la realizzazione di un campo da golf è un'ipotesi ben al di fuori di una mera trasformazione di un terreno agricolo in un prato e la presenza di strutture ed opere "annesse" determina la trasformazione urbanistica del territorio con conseguente aggravamento del carico urbanistico

Il campo da golf con strutture annesse comporta una trasformazione urbanisticaLa realizzazione di un campo da golf con strutture annesse è un'ipotesi di trasformazione del territorio rilevante, subordinata al preventivo rilascio del permesso di costruire e ai connessi oneri concessori.

Non si scappa, quindi: lo ha certificato il Consiglio di Stato nella recente sentenza 3990/2018, che ha respinto il ricorso di una società contro la sanzione pecuniaria conseguente al mancato pagamento (ritardi e/o omissioni) del contributo concessorio relativamente alla trasformazione di un'area agricola in un campo da golf.

L'intervento, che secondo la ricorrente non comportava attività edificatoria e/o di trasformazione urbanistica e pertanto non sarebbe dovuto essere assogettato a contributo concessorio, sia per il Tar Veneto che poi per Palazzo Spada è una vera e propria trasformazione urbanistica e quindi oltre al permesso di costruire vanno versati gli oneri concessori di legge.

In definitiva, si ritiene che la realizzazione di un impianto di carattere ricreativo-sportivo destinato al golf, con annesso parcheggio a servizio della struttura, "con la creazione di fossi, impianti di irrigazione e addirittura di un laghetto", nonché mediante sbancamento di terreno e opere di modellamento dell'area verde destinata all'allocazione delle buche ed ai percorsi (c.d. "greens", "avantgreen" e "bunkers") realizzati mediante creazione di collinette e di alcuni laghetti determina una rilevante alterazione della morfologia del territorio.

Queste opere rientrano nel concetto di trasformazione edilizia, dovendosi ritenere che costituisca attività edificatoria quella che "indipendentemente dall'esecuzione fisica di opere, si rivela produttiva di vantaggi economici connessi all'utilizzazione".

Non si tratta di mera trasformazione di terreno agricolo in un prato, ma sono state create opere strutturali integranti ipotesi di trasformazione urbanistica del territorio con conseguente aggravamento del carico urbanistico e pertanto assoggettabili al predetto contributo "commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione" ai sensi dell'art. 16, comma 1 del dpr 380/2001 e successive modificazioni, a prescindere dalla realizzazione di manufatti e/o fabbricati sull'area in questione.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF