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Campo da calcio recintato, cosa chiede il Testo Unico Edilizia: basta la CILA o serve il permesso di costruire?

La realizzazione di un campo di calcio munito di apposita recinzione e illuminazione, della dimensione di 50 metri per 30 e munito anche di panchine, integra un'apprezzabile trasformazione urbanistica e funzionale dell'area, che necessita di apposito titolo abilitativo.

La realizzazione di un campo da calcio recintato è assentibile con CILA o serve il permesso di costruire? Può, cioè, essere considerato area ludica o invece integra una trasformazione edilizia assentibile con conseguente titolo abilitativo?

A questa domanda cerca di rispondere il Consiglio di Stato nella sentenza 9022/2023 dello scorso 17 ottobre, che propende per la necessità di richiedere un titolo abilitativo (quindi il permesso di costruire) per la realizzazione 'globale' di un campo da calcio a 7 di notevoli dimensioni complessive.

Campo da calcio recintato: per il TAR bastava la CILA

Un comune ricorre al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR competente che aveva accolto il ricorso contro l'ordinanza di demolizione relativa realizzazione di un campo di calcio munito di apposita recinzione e illuminazione.

Secondo il comune, avevano carattere abusivo: 

  • i) la recinzione con paletti in ferro collegati da un filo metallico; 
  • ii) sei pali sormontati da fari per l’illuminazione;
  • iii) i “paletti in metallo su cordolo in calcestruzzo armato di 0,30 m circa, di circa 1,80 m di altezza a recinzione di un’area rettangolare di 30,00 m. per 50,00 m., modificata con creazione di fondo di allettamento con brecciame e materiale di risulta, con la messa in opera di 14 pali in ferro di cui 6 per l’illuminazione, di altezza di m 8,00 circa, presumibilmente ancorato al suolo con plinti di cls.

Inoltre, era stata accertata la presenza di due cancelli e la realizzazione di un campo da calcio a sette.

Per il TAR, le opere contestate erano identificabili nella realizzazione del campo di calcio, nonché dell’annessa recinzione e dell’annesso sistema di illuminazione, contemplati nella comunicazione di inizio lavori ex art. 6, comma 1, lett. e-quinquies, del Testo Unico Edilizia.

Infatti:

  • il campo di calcio non presenta le caratteristiche morfologico-strutturali della trasformazione urbanistico-edilizia subordinata al previo rilascio del permesso di costruire, non venendo in rilievo opere edilizie fuori terra, ma, piuttosto, semplicemente l’allestimento di una “area ludica senza fini di lucro” (art. 6, comma 1, lett. e-quinquies, del D.P.R. n. 380/2001);
  • neppure per l’annessa recinzione e per l’annesso sistema di illuminazione si imponeva il previo rilascio del permesso di costruire, tenuto conto della natura meramente accessoria delle opere; 
  • le opere di recinzione di un terreno non si configurano, infatti, come nuova costruzione quando, per natura e dimensione, rientrino tra le manifestazioni del diritto di proprietà, comprendenti lo ius excludendi alios o la delimitazione e l'assetto delle proprietà; sicché la valutazione in ordine alla necessità o meno della concessione edilizia deve essere effettuata caso per caso avendo riguardo ai due parametri della natura e dimensione delle opere ed alla loro destinazione e funzione.

Serve una valutazione complessiva

Per dirimere la questione, Palazzo Spada inizia ricordando un principio consolidato della giurisprudenza amministrativa, cioè che “la valutazione degli abusi edilizi e/o paesaggistici richiede una visione complessiva e non atomistica delle opere eseguite, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio o al paesaggio deriva, non da ciascun intervento in sé considerato, ma dall'insieme dei lavori nel loro contestuale impatto edilizio e paesistico e nelle reciproche interazioni”.

Recinzione: sono determinanti le caratteristiche e le dimensioni dell'area che si delimita

Il Consiglio di Stato entra poi nello specifico, ricordando che, secondo la costante giurisprudenza di Palazzo Spada, “non è necessario un idoneo titolo edilizio per la realizzazione di una recinzione nel caso in cui sia posta in essere una trasformazione dalla quale, per l'utilizzo di materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni ridotte dell'intervento, non derivi un'apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale”.

Sono le caratteristiche del manufatto, quindi, a discriminare.

Nel caso di specie, il manufatto in questione riguarda un'area particolarmente estesa in quanto lunga 30 metri per 50 metri.

Inoltre, tale recinzione non è comporta solo dalle reti ma le stesse solo collocate su un cordolo che, seppur non particolarmente alto, si estende, comunque, per l'intero perimetro della recinzione.

In considerazione dell'estensione dell'opera, la stessa non può ricondursi all’ambito della c.d. edilizia libera.

Campo da calcio a 7: serve un titolo abilitativo idoneo

Per qul che riguarda il campo da calcio, non può bastare, secondo Palazzo Spada, una semplice comunicazione di esecuzione di opere di manutenzione ordinaria consistenti nella creazione di un’area ludica.

Le opere, valutate nel loro complesso, integrano un'apprezzabile trasformazione urbanistica e funzionale dell'area, considerato che, come esposto, si tratta di un campo di dimensioni pari a mt. 50,00 x 29,00, munito, comunque, di due panchine, di fari per l'illuminazione e della recinzione sopra esaminata.

Pertanto, anche tale trasformazione dell'area non poteva essere sorretta da una semplice CILA che è priva di effetti giuridicamente rilevante.


LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE.

Allegati

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