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Campi da padel: per lo sport del momento serve il permesso di costruire

La realizzazione di un campo da padel, anche come trasformazione da un precedente campo da tennis, si configura come nuova costruzione: non basta la SCIA, serve il permesso di costruire. E in determinate zone servono anche l'autorizzazione paesaggistica e sismica

Il padel è lo sport del momento, senza dubbio alcuno: ci giocano tutti, donne e uomini, giovani e meno, e c'è un boom clamoroso che il beach tennis, per fare un esempio, non aveva ottenuto in avvio. Ma per giocare a padel serve un campo dedicato e per realizzarlo serve il permesso di costruire.

La Cassazione, nella sentenza 11999/2024, ha confermato quanto già affermato dalla giurisprudenza amministrativa in più di un'occasione: non basta la SCIA per un campo da padel, perché non siamo di fronte ad una ristrutturazione edilizia leggera ma, di fatto, a una vera e propria nuova costruzione, che richiede il permesso di costruire.

Senza, c'è abuso edilizio e conseguente demolizione. Anzi, nel caso specifico c'è addirittura un sequestro. E l'abuso si materializza anche se, per realizzare il campo da padel, si procede allo smantellamento o alla trasformazione del preesistente campo da tennis, pratica anche questa piuttosto gettonata al momento. 

Ma in questo specifico caso non c'è solo la questione del permesso, perché si tratta di un campo realizzato senza autorizzazione paesaggistica e senza autorizzazione sismica, in una zona che richiedeva entrambi i titoli.

 

Campo da padel: è nuova costruzione, non si scappa

La Cassazione conferma il diniego del Tribunale del riesame per il dissequestro preventivo di due campi da padel, realizzati in zona vincolata paesaggisticamente e sismicamente, in relazione all'imputazione di cui all'art.44 del dpr 380/2001.

La Cassazione, in primis, riepiloga le caratteristiche della ristrutturazione edilizia, differenziando poi tra gli interventi:

Bene: la realizzazione del campo da padel, precisano gli ermellini, rientra a pieno titolo nella nuova costruzione, perché è un intervento che per le sue caratteristiche globali, connotate "per l'installazione su apposita superficie, funzionale alla peculiare attività sportiva, di carpenteria e lastre di vetro perimetrali, incide sul territorio in termini di modifica del medesimo", come tale, appunto, rientrando tra gli interventi di nuova costruzione ex art.3 lett.d) del dpr 380/2001.

Tutto questo, spiega la Cassazione, è conforme alle recenti pronunce della giurisprudenza amministrativa (Tar Piemonte 223/2023, Tar Lazio 607/2023), la quale ha pure chiarito che le opere in questione necessitano di titolo edilizio ma anche dell'acquisizione dell'apposita autorizzazione pasesaggistica e sismica.

Ancora: è ininfluente che i campi da padel sostituiscano i precedenti campi da tennis. 

 

Campi da padel: sono diversi da quelli da tennis e da calcio

Non solo: come affermato dal Tar Sicilia, la realizzazione dei campi da padel determina una trasformazione edilizia del terreno (con opera di scavo e basamento in calcestruzzo in grado di incidere in modo permanente sulla permeabilità del suolo) non è 'mai' compatibile con la destinazione ad uso agricolo del terreno ospitante.

A differenza dei campi da tennis e da calcio, per i quali occorre un mero movimento terra, per la realizzazione dei campi da padel serve realizzare un massetto in cemento di circa 10/12cm dove allocare il tappeto in fibra sintetica e la posa in opera delle barriere in vetro temperato.

In definitiva, serviva il permesso di costruire senza il quale è abuso edilizio conclamato.

 

Campi da padel e da tennis: serve il permesso di costruire, ma non sono installabili in zona agricola

Due campi da tennis e di un campo da padel realizzati su idoneo sottofondo e delimitati lungo tutto il perimetro con opere accessorie, edificati senza titolo su terreno posto in zona agricola, sono opere abusive che vanno demolite.


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Niente sanatoria con autorizzazione paesaggistica postuma e senza autorizzazione sismica

Nella seconda parte della sentenza ci si focalizza poi sugli impatti a livello paesaggistico e sismico dei campi da padel: nel caso di specie, non poteva bastare l'autorizzazione paesaggistica semplificata (dpr 31/2017) perché negli elenchi del provvedimento non compaiono gli interventi relativi alle attrezzature sportive.

La Cassazione ricorda anche come il rilascio postumo dell'autorizzazione paesaggistica al di fuori dei limiti in cui essa è consentita ai sensi degli artt.167 commi 4 e 5 d.lgs. 42/2004 non consente la sanatoria urbanistica ex art.36 del dpr 380/2001 (cd. sanatoria ordinaria, 'figlia' dell'accertamento di conformità) e non produce nessun effetto estintivo dei reati edilizi.

La stessa autorizzazione paesaggistica 'tradizionale', inoltre, costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del permesso di costruire che resta subordinato alla stessa.

Stesso dicasi per l'autorizzazione sismica, senza la quale non è possibile ottenere la doppia conformità.

Infine, il permesso di costruire, eventualmente rilasciato (ma nei limiti di cui sopra) a seguito di accertamento di conformità estinguerebbe i reati contravvenzionali previste dalle normative urbanistiche vigenti ma non estingue quelli disciplinati dalla normativa antisismica e sulle opere in conglomerato cementizio.

 

Sanatoria dell'abuso edilizio: non può esserci doppia conformità senza l'autorizzazione sismica

In tema di reati edilizi, il rispetto del requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione (cd. "doppia conformità"), è escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica.


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IL TESTO DELLA SENTENZA SARA' DISPONIBILE NON APPENA PUBBLICATO SUL SITO UFFICIALE DELLA CASSAZIONE.

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