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Campi da padel e da tennis: serve il permesso di costruire, ma non sono installabili in zona agricola

Due campi da tennis e di un campo da padel realizzati su idoneo sottofondo e delimitati lungo tutto il perimetro con opere accessorie, edificati senza titolo su terreno posto in zona agricola, sono opere abusive che vanno demolite.

L'installazione di campi da padel e da tennis è 'opera' ormai all'ordine del giorno: per i 'naviganti', è bene ricordarsi che:

  • serve sempre il permesso di costruire;
  • non è possibile installarli in zona agricola.

Questi princìpi sono ricordati dal Tar Latina nella sentenza 607/2023 dello scorso 24 luglio, con la quale è stato confermato il 'comportamento' del comune che ha definitivamente denegato la sanatoria richiesta, confermando come il campo da padel di cui è causa sia stato edificato senza titolo abilitativo e in difetto delle ulteriori autorizzazioni in zona agricola di PRG, avente quindi destinazione d’uso incompatibile.

Primo: senza permesso non si può installare alcun campo

In primis, il TAR ricorda come l’ordinanza di demolizione è correttamente motivata, visto che dà conto dell'esistenza di manufatti effettivamente esistenti ad aventi destinazione ad area di gioco che sono stati realizzati senza titolo in zona agricola.

Campi da padel e da tennis: non è edilizia libera, serve il permesso di costruire

La realizzazione di un campo da padel o da tennis non è un’attività edilizia libera, ma necessita di permesso di costruire perché costituisce una trasformazione del territorio.


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Realizzazione di un impianto sportivo in zona agricola

In merito alla compatibilità tra il campo di padel ed i campi di beach-games con la destinazione agricola dell'area di sedime, il TAR ricorda che di per sé la realizzazione di un impianto sportivo in zona agricola configura violazione dell'art. 44 lett. b) dpr 380/2001, dato che l'art.4 del DL 398/1993, conv. nella legge 493/1993 – per cui gli interventi su aree destinate ad attività sportiva senza creazione di volumetria sono eseguibile dietro semplice SCIA – è applicabile soltanto ad aree già destinate a tale uso e non a quelle aventi zonizzazione agricola.

Né per effetto dell'intervenuto condono può ritenersi sia avvenuto un mutamento di destinazione urbanistica dell'area di sedime, dato che l'unico effetto della sanatoria è escludere l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali per le sole opere condonate.

Ma gli enti del terzo settore hanno delle 'deroghe' speciali?

Infine, si precisa che nel caso di enti del terzo settore, si evidenzia come l'art. 32, comma 4, legge 383/2000 “non riconosce affatto alle associazioni di promozione sociale la facoltà di realizzare liberamente opere edilizie a prescindere dal rilascio dei pertinenti titoli edilizi, ma contiene esclusivamente una norma di favore relativamente alla possibilità di fissare la propria sede legale ‘indipendentemente dalla destinazione urbanistica’ di quest’ultima”.

Infatti, tale disposizione prevede la possibilità di localizzare in tutte le parte del territorio urbano “unicamente le sedi e i locali in cui si svolgono le attività istituzionali, in considerazione della meritevolezza delle finalità perseguite dalle associazioni di promozione sociale, essendo compatibili con ogni destinazione d’uso urbanistico, e a prescindere dalla destinazione d’uso edilizio impressa specificamente e funzionalmente al singolo fabbricato, sulla base del permesso di costruire”, con la conseguenza che tale previsione non può applicarsi allo svolgimento dell’attività sportiva.


LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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