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CAM Strade: un buon primo passo per le infrastrutture sostenibili

Lo scorso 23 agosto è stato pubblicato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) il decreto “Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali”, il cosiddetto CAM Strade.

CAM Strade: il nuovo decreto che ridefinisce le norme per le opere pubbliche sostenibili

In GU il testo dei Criteri Ambientali Minimi per le Infrastrutture Stradali
Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i CAM per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali, un passo avanti nel Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione.

La stesura del documento ha avuto una gestazione di qualche anno, con momenti di ripresa e di arresto, ma che nell’ultimo anno e soprattutto negli ultimi mesi ha subito una forte accelerazione per arrivare alla sua pubblicazione.

Ha coinvolto tutti gli stakeholder, con la fattiva partecipazione di oltre 250 esperti in rappresentanza di tutti i portatori di interesse: stazioni appaltanti, progettisti, imprese di costruzione, produttori di materiali, organismi di certificazione, enti di normazione e accreditamento. Un lavoro faticoso per chi ha coordinato il gruppo, ma sicuramente efficace per trovare i giusti punti di equilibrio e ricevere informazioni da parte del mercato sullo stato dell’arte di prodotti, prassi di progettazione ed esecuzione che possano essere applicabili in un immediato futuro.

Ne è risultato un decreto, a nostro avviso, ben strutturato, chiaro, equilibrato e che favorirà l’innovazione.

Oltre al metodo, anche nel merito il decreto ci pare ben declinato. Se vogliamo dare un giudizio complessivo, sono indicati dei requisiti che, oltre ad essere forzatamente in linea con la legislazione italiana ed europea vigente, sono praticabili e raggiungibili dal mercato. Alcuni sono già adottati da alcune eccellenze, ma per la maggior parte degli operatori rappresentano un momento di crescita professionale e di adattamento alle mutate richieste del contesto. Per esempio, lo sviluppo dello studio LCA (Life Cycle Assessment) dell’opera non è certamente, ad oggi, una prassi usuale almeno in Italia; in altri paesi europei è però già richiesta dalla legislazione nazionale.

Interessante poi l’aver introdotto dei criteri premiali che stimolano gradualmente verso l’introduzione di elementi che saranno necessari in un prossimo futuro, quali ad esempio gli ESG; infatti le nuove direttive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) e CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive), anche se interesseranno inizialmente le aziende di maggiori dimensioni, nella loro applicazione ricadranno su tutta la catena di fornitura delle aziende coinvolte nella progettazione e realizzazione delle opere.

E anche la possibilità di avere un criterio premiale sul miglioramento della prestazione ambientale in fase di offerta attraverso un miglioramento degli indicatori contenuti nello studio LCA è un passaggio fondamentale. Significa infatti attribuire un valore economico al miglioramento della prestazione ambientale, guadagnando punteggio come se l’operatore avesse presentato un maggior ribasso economico. Permette, cioè, alle società più virtuose di trasformare la sostenibilità da costo a valore.

Analizziamo ora alcune parti e contenuti del documento.

  

Indicazioni generali per la stazione appaltante

La sostenibilità ambientale va presa in considerazione sin dall’inizio del progetto.

L’analisi dei requisiti ambientali riguarda anche la valutazione delle alternative progettuali; non ci si deve arrestare ai soli aspetti tecnici della progettazione. L’analisi delle alternative, che possono riguardare l’intero progetto o parti critiche di esso, deve essere svolta utilizzando metodologie di ottimizzazione, tipo LCA e LCC (Life Cycle Costing), al fine di massimizzare la sostenibilità degli interventi progettati. Queste metodologie possono essere inserite negli atti di gara come criteri premianti.

Le scelte progettuali, inoltre, dovrebbero essere fatte anche alla luce dei cambiamenti climatici in atto, quindi anche in previsione di un intensificarsi della forza e della frequenza degli eventi atmosferici critici. Si introduce di fatto l’analisi di resilienza, che era presente nella Relazione di Sostenibilità nelle Linee Guida del PFTE per le opere del PNRR e che poi non abbiamo più ritrovato nella descrizione della medesima Relazione nel Nuovo Codice Appalti.

Per quanto riguarda le indicazioni per lo studio LCA, esse dovranno essere condotte secondo le normative UNI EN 15643, UNI EN 17472 e UNI EN 15804, secondo il livello pertinente per l’applicazione. L’analisi va condotta almeno per tre indicatori, di cui uno è il potenziale di riscaldamento globale (GWP-total) espresso in termini di CO2 equivalente.

I restanti due sono da scegliersi, a secondo della rilevanza per il progetto, tra quelli indicati dalla norma UN EN 15804, relativi ad altri impatti ambientali, o per uso di risorse ( energia, o materia). Andranno considerati almeno i seguenti moduli del ciclo di vita:

  • Fase di Produzione: A1 Fornitura dei materiali, A2 Trasporto, A3 Produzione
  • Fase di Costruzione: A4 Trasporto, A5 Costruzione
  • Fase di Fine Vita: C1 Demolizione, C2 Trasporto, C3 Trasformazione dei rifiuti per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero energetico, C4 Smaltimento

La relazione LCA deve essere accompagnata da un attestato di verifica, condotto in accordo alla ISO 14071 “Life cycle assessment – Critical review processes and reviewer competencies: Additional requirements and guidelines to ISO 14044:2006”, emesso da Organismo di Certificazione Accreditato secondo la ISO 17029 per la ISO 14025 o da figure professionali formate e qualificate all’utilizzo di protocolli di sostenibilità energetico-ambientale per le infrastrutture sostenibili. Se la scelta dell’organismo di certificazione accreditato per la verifica delle EPD, come ad esempio ICMQ, è chiara, diventa invece difficile per la stazione appaltante andare a definire e verificare le competenze delle figure professionali citate.

Per la rispondenza dei requisiti di sostenibilità dei prodotti, l’EPD (Environmental Product Declaration) è l’elemento preferibile, soprattutto se si vogliono proporre prodotti a minor impatto ambientale rispetto a quelli indicati nello studio LCA e nel contratto.

Per la dimostrazione del contenuto di riciclato dei prodotti, oltre all’EPD, possono essere utilizzate altre certificazioni sotto accreditamento Accredia quali ad esempio quelle in conformità agli schemi REMADE o ReMade in Italy, CP DOC 262, o in conformità alla prassi di riferimento Uni PdR 88, oggi abbondantemente presenti sul mercato.

Nel decreto assume anche rilevanza l’utilizzo di protocolli di sostenibilità ambientale come ausilio alla progettazione e realizzazione dell’opera, come ad esempio il Protocollo Envision.

Infatti, qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida per la successiva certificazione dell’infrastruttura stradale secondo un protocollo di sostenibilità di livello nazionale o internazionale (rating system), la conformità ai criteri può essere dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni ambientali richiamate dal singolo criterio. In tali casi, il progettista allega, alla Relazione CAM, la documentazione prevista dallo specifico protocollo di sostenibilità adottato, integrando quanto necessario per dimostrare la completa conformità ad ogni criterio applicato.

Il vantaggio dell’utilizzo di un protocollo come Envision, ormai diffuso in Italia tra le maggiori stazioni appaltanti, consiste nell’avere uno strumento guida che indirizza la progettazione con indicazione sulle attività da svolgere, i documenti da redigere, le evidenze oggettive da produrre per soddisfare il requisito. Essendo poi il Protocollo provvisto di una metrica, è anche possibile comprendere con quale grado di soddisfazione è stato raggiunto il requisito in questione.

   

Criteri per l’affidamento del servizio di progettazione

Nella fase di affidamento del servizio di progettazione svolge una funzione essenziale la Relazione CAM, redatta dal progettista aggiudicatario, e che contiene, per ogni criterio ambientale richiesto, la descrizione delle scelte progettuali che garantiscono la conformità ai suddetti criteri, indica gli elaborati progettuali in cui sono rinvenibili i riferimenti ai requisiti relativi al rispetto dei criteri, dettaglia i requisiti dei materiali e dei prodotti da costruzione e indica le tipologia dei mezzi di prova che l’esecutore dei lavori dovrà presentare alla direzione lavori.

Nella Relazione CAM, il progettista propone e indica i più opportuni criteri premianti per il successivo affidamento dei lavori, fornendo le motivazioni tecniche e ambientali che hanno portato alla scelta, anche sulla base degli obiettivi ambientali indicati dalla stazione appaltante nel Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP).

I criteri che devono essere soddisfatti e comprovati nella Relazione CAM sono molteplici, quali ad esempio:

  • Sostenibilità ambientale dell’opera
  • Efficienza funzionale e durata della pavimentazione
  • Temperatura di posa degli strati in conglomerato bituminoso
  • Emissione acustica delle pavimentazioni
  • Piano di manutenzione dell’opera
  • Disassemblaggio e fine vita
  • Rapporto sullo stato dell’ambiente
  • Riutilizzo del conglomerato bituminoso di recupero

Sono poi indicate le specifiche tecniche per i prodotti da costruzione o specifici elementi tecnici, come ad esempio per il calcestruzzo preconfezionato, i prodotti prefabbricati in calcestruzzo, i prodotti in acciaio, murature, barriere antirumore.

Nel caso di interventi su strade esistenti, la materia recuperata proviene, per quanto possibile dallo stesso corpo stradale oggetto di intervento. Nel decreto sono indicate delle percentuali minime che devono essere rispettate per quanto riguarda i vari sottosistemi, come ad esempio il corpo stradale, gli strati in conglomerato bituminoso o i conglomerati con bitumi modificati con polimeri.

Sempre nella Relazione CAM devono anche essere indicate le modalità di rispetto delle Specifiche Tecniche relative al Cantiere. La gestione del cantiere va infatti progettata per quanto riguarda le sue prestazioni ambientali, la demolizione selettiva, il recupero e il riciclo, la conservazione dello strato superficiale del terreno, i rinterri e riempimenti.

   

Criteri premianti per l’affidamento del servizio di progettazione

Tra i quattro criteri premianti indicati nel decreto riteniamo che due siano di particolare rilevanza.

Il primo riguarda la competenza tecnica del progettista, dove essa va intesa come team di progettazione. È espressamente valorizzata la competenza su protocolli di sostenibilità energetico-ambientale (rating systems) di livello nazionale o internazionale applicabili alle infrastrutture stradali, come ad esempio Envision. A comprova del criterio si possono produrre certificazioni valide al momento di partecipazione alla gara. Figure professionali come gli Envision Sustainability Professional (Envision SP), ormai più di seicento in Italia e oltre novemila nel mondo, soddisfano quindi il criterio premiale indicato.

Il secondo criterio premiante riguarda la valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environmental, Social, Governance). Questo criterio è basato su un tipo di certificazione che è applicabile ad organizzazioni e non a liberi professionisti, raggruppamenti o altre forme associative non stabili. La sua applicazione va inoltre ponderata in funzione dell’importo della gara e alla tipologia di opera da realizzare.

Per la verifica del criterio al fine dell’aggiudicazione del punteggio previsto nel bando è necessario presentare una attestazione di conformità dell’operatore economico, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17029 in conformità di un programma finalizzato al rilascio di attestazioni dei rating ESG preventivamente valutato come idoneo all’accreditamento da Accredia o da altro ente firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, quale ad esempio “Get It Fair- GIF Rating and reporting assurance scheme”.

Anche per questa certificazione ICMQ, unico organismo ad oggi accreditato in Italia, ha già rilasciato diverse certificazioni a società di progettazione e imprese di costruzione.

Il medesimo criterio premiale è già presente nel CAM Edilizia ed è già stato utilizzato da importanti stazioni appaltanti come la Regione Liguria, l’Inail e Invitalia.

 


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Criteri per l’affidamento dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento

Anche in questo caso svolge una funzione essenziale la Relazione CAM, presentata dall’aggiudicatario, che, per ogni criterio previsto, descrive le scelte e le procedure gestionali che garantiscono la conformità ai criteri, dettaglia i requisiti dei materiali e dei prodotti da costruzione in conformità ai criteri e indica i mezzi di prova da presentare alla direzione lavori.

Gli elementi presi in considerazione e dei quali è necessario specificare i requisiti nella Relazione CAM sono i seguenti:

  • Modalità di gestione dell’impianto produttivo di conglomerato bituminoso
  • Temperatura di miscelazione del conglomerato bituminoso
  • Personale di cantiere
  • Macchine operatrici
  • Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori

 

Criteri premianti per l’affidamento dei lavori

Come per la parte di assegnazione della progettazione, anche per la fase di esecuzione sono previsti dei criteri premiali, in numero più consistente rispetto alla precedente fase: tra questi ne segnaliamo alcuni che ci paiono quelli più interessanti.

Il primo criterio prevede che possa essere attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che dimostra la propria capacità di gestire gli aspetti ambientali dell’intero processo (predisposizione aree di cantiere, gestione dei mezzi e dei macchinari, gestione del cantiere, gestione della catena di fornitura, ecc.) attraverso una certificazione accreditata in conformità alla norma UNI EN ISO 14001 o al Regolamento EMAS.

Il secondo criterio è molto interessante e innovativo. Infatti, prevede che la stazione appaltante indichi, negli atti di gara, quali siano le parti del progetto per le quali è possibile presentare proposte migliorative, rendendo disponibile il rapporto LCA, il modello digitale dell’opera e la banca dati utilizzata nel progetto, al fine di rendere le offerte confrontabili. L’offerente, quindi, allega una relazione tecnica delle proposte migliorative offerte e l’aggiornamento dello Studio LCA, sempre però verificato da un organismo accreditato secondo la ISO 17029 per la ISO 14025. Come si diceva nella parte iniziale dell’articolo, la soluzione proposta trasforma le scelte orientate al miglioramento della sostenibilità in valore economico.

Anche nella parte relativa all’esecuzione dei lavori è inserito il criterio premiale per la valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment, Social, Governance). Il criterio è fondamentalmente lo stesso di quello della fase di progettazione, con un’aggiunta interessante. Può essere infatti riconosciuto un punteggio premiale addizionale alle imprese di costruzione che forniscono un’evidenza di aver inserito nelle politiche e criteri di approvvigionamento un criterio preferenziale per fornitori di beni e servizi in possesso del medesimo requisito, ovvero di una attestazione rilasciata da organismo accreditato a un rating ESG preventivamente valutato idoneo da Accredia, come ad es “Get It Fair-GIF ESG Rating and reporting assurance scheme”.

È anche presente un criterio premiale all’operatore economico che sostituisce, totalmente o parzialmente, uno o più prodotti da costruzione relativi a cemento, ferro e acciaio, materie plastiche in forma primaria con i medesimi prodotti aventi le stesse prestazioni tecniche, ma con prestazioni ambientali migliorative. Ovviamente anche in questo caso la garanzia dei valori dichiarati deve essere attestata da certificazioni rilasciate da organismi accreditati secondo gli schemi riconosciuti all’interno del CAM stesso.

Lo stesso principio vale anche per l’impiego di calcestruzzi alternativi a quelli previsti a progetto, con medesime prestazioni tecniche, ma con un maggiore contenuto di aggregati riciclati, recuperati o qualificati come sottoprodotto.

Da ultimo è previsto anche un criterio premiale per i prodotti da costruzione che rientrano in un sistema di scambio delle emissioni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Ciò significa che l’offerente si impegna a fornire materiali con certificazione di provenienza certificata annualmente da un organismo verificatore accreditato di cui al Regolamento 2018/2067 per l’attività di verifica delle comunicazioni delle emissioni di CO2 secondo la Direttiva Emission Trading (ETS); tale riconoscimento si estende anche ai materiali provenienti da paesi soggetti al Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di cui al Regolamento 2023/956.

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