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CAM Strade 2024: obblighi per progettazione, costruzione e manutenzione di infrastrutture stradali

Il Decreto del 5 agosto 2024, in vigore dal 21 dicembre 2024, introduce i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per la progettazione e realizzazione di infrastrutture stradali, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale e promuovere la sostenibilità. Questi criteri sono obbligatori e mirano a integrare le migliori soluzioni ambientali lungo tutto il ciclo di vita delle opere.

Progettazione ed esecuzione di lavori di costruzione, manutenzione ed adeguamento delle infrastrutture stradali con adozione di criteri ambientali minimi (CAM)

Quadro normativo

Le indicazioni della Comunità Europea relative agli appalti verdi pubblici o Green Public Procurement (GPP) per attivare strategie innovative per una gestione rispettosa dell'ambiente da parte delle pubbliche amministrazioni, sono state recepite tramite una serie di decreti, a partire dal 2008.

Il GPP è stato definito dalla Commissione Europea, come l’approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di gestione patrimoniale, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita.

Il GPP è stato adottato dall’Italia con l’approvazione del D.M. dell’11-4-2008 (G.U. n.107 dell’8-5-2008), Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, con la definizione del Piano Nazionale d’Azione (PAN) per il GPP.

Il PAN GPP è un piano d’azione, per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, predisposto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, congiuntamente ai Ministri dell’Economia e Finanze e dello Sviluppo Economico. ll Piano d’Azione è stato aggiornato nel 2023 alla luce delle più recenti indicazioni europee in materia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, di economia circolare e di tutela degli aspetti etici e sociali lungo le filiere produttive.

Inoltre, il piano aggiorna, alla luce delle importanti novità relative agli appalti pubblici, la definizione di appalto verde ovvero quell’approvvigionamento pubblico che applica almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM (Criteri Ambientali Minimi). Criteri Ambientali Minimi rappresentano le specifiche misure volte all’integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale per varie categorie di appalti della pubblica amministrazione e si inseriscono tra gli strumenti di politica per i cosiddetti appalti pubblici verdi (green public procurement).

I CAM dunque sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di gestione patrimoniale della pubblica amministrazione, volti a individuare la soluzione progettuale o il prodotto o il servizio, migliori sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.

In GU il testo dei Criteri Ambientali Minimi per le Infrastrutture Stradali
Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i CAM per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali, un passo avanti nel Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione.

ll PAN GPP fornisce un quadro generale sul Green Public Procurement, definendo:

  • obiettivi nazionali con identificazione delle categorie di beni, servizi e lavori di intervento prioritarie per gli impatti ambientali;
  •  i volumi di spesa sui quali definire i Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Le finalità del Piano pertanto sono quelle di indicare le azioni in corso, programmate e da attuare mirate a:

  • a) garantire una governance della strategia nazionale in materia di contratti pubblici verdi;
  • b) garantire che il Piano estenda il campo di azione a nuovi settori e mirando al conseguimento anche di obiettivi etico-sociali;
  • c) garantire assistenza tecnica e scambio di informazioni per facilitare l’applicazione dei CAM;
  • d) rendere più efficiente, più partecipato e più efficace il processo di definizione dei CAM;
  • e) erogare formazione diffusa ed efficace alle stazioni appaltanti, individuando percorsi formativi strutturati per le professionalità che svolgano funzioni strategiche;
  • f) assicurare e facilitare lo scambio di buone pratiche in materia di appalti pubblici verdi e circolari, sia sull categorie di appalto già oggetto di CAM, sia su altre categorie di appalto;
  • g) garantire l’attuazione di un efficace ed efficiente monitoraggio dell’applicazione dei CAM;
  • h) valutare l’istituzione di un’etichetta ambientale basata sui CAM;
  • i) adeguare i CAM vigenti all’evoluzione tecnologica e normativa, al regime dell’obbligo applicativo e all’obiettivo di favorire l’economia circolare;
  • j) monitorare anche i percorsi compiuti su scala territoriale, con professionalizzazione delle stazioni appaltanti.

In Italia, l’attuazione dei CAM è stata indicata dall’art. 18 della L. 221/2015.
Il provvedimento affrontava diversi temi ed interviene sulle misure di prevenzione nella produzione dei rifiuti, mobilità sostenibile, prevenzione del rischio idrogeologico, servizio idrico integrato.

Le indicazioni sono state recepite per i lavori pubblici, dal Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016. L’art. 34 del decreto recante Criteri di sostenibilità energetica e ambientale definiva per le stazioni appaltanti nell’acquisto di beni, esecuzione lavori, esecuzione servizi, rientranti nelle categorie individuate dal PAN GPP, l’obbligo di inserire nei bandi, indipendentemente dal valore dell’importo, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali individuate dai CAM.

Così come previsto dal PAN GPP e dall’art. 213 del D.Lgs. 50/2016, l’applicazione dei CAM, nelle gare d’appalto, è monitorata dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), al fine di valutare l’attuazione pratica delle politiche nazionali in materia di appalti pubblici ed al fine di stimarne, ove possibile, gli effetti in termini di riduzione degli impatti ambientali.

Nella versione attuale del Codice dei Contratti D.Lgs. 36/2023 l’art. 57 c.2 recita:

"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni...”

Lo stesso comma prevede che si debba tener conto dei CAM anche per la definizione dei criteri di aggiudicazione dell’appalto di cui all’art. 108, commi 4 e 5, del Codice.

Questo obbligo garantisce che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva nell’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali.

Ad Aprile 2024 è stato firmato il Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che definisce la programmazione delle attività volte alla definizione dei criteri ambientali minimi preliminari con l’adozione dei relativi Decreti Ministeriali, per l’anno 2024. In particolare il Decreto Direttoriale, all’art. 3 indica le 20 categorie per le quali verrà proseguita l’attività di definizione dei CAM. In queste categorie è presente il Servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali.

Con Decreto del 5-8-2024 (G.U. n. 197 del 23-8-24) in vigore dal 21-12-2024 sono stati adottati criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM strade).

Il provvedimento è articolato in 3 sezioni:

  • Premessa.
  • Criteri per l'affidamento del servizio di progettazione di infrastrutture stradali.
  • Criteri per l'affidamento dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento di infrastrutture stradali.

La struttura dei criteri del provvedimento prevedono di minimizzare l’impatto ambientale partendo dalle fasi di realizzazione delle infrastrutture stradali e proseguire in quelle della loro gestione.

Ovvero si deve procedere alla definizione dei criteri ambientali minimi nella sequenza:

  • affidamento della progettazione,
  • affidamento della esecuzione dei lavori di costruzione,
  • manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali
    così come previsto dal PAN GPP Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.

 

La premessa del Decreto sui CAM per le infrastrutture stradali

Nella premessa del Decreto del 5-8-2024 sono indicate le direttive e i vincoli operativi per le stazioni appaltanti.

In particolare:

  • ambito di applicazione.
  • Approccio dei criteri ambientali minimi per il conseguimento degli obiettivi ambientali.
  • Indicazioni generali per la stazione appaltante:
  • analisi del contesto, e dei fabbisogni.
  • Indicazioni per gli studi LCA (valutazione ambientale del ciclo di vita - Life Cycle Assessment).
  • Indicazioni per il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP).
  • Competenze dei progettisti e della direzione lavori.
  • Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova.
  • Verifica della catena di approvvigionamento dei prodotti da costruzione.

 

Criteri per l'affidamento del servizio di progettazione di infrastrutture stradali

I criteri di affidamento indicati dal Decreto del 5-8-2024 sono obbligatori, ai sensi dell’art. 57 c. 2 del D.Lgs. 36/2023.

Il loro sviluppo operativo riguarda:

  • Clausole contrattuali per l’affidamento del servizio di progettazione di infrastrutture stradali
    • Relazione CAM
      Tale relazione, per ogni criterio ambientale:
      • descrive le scelte progettuali che ne garantiscano la sua conformità
      • indica gli elaborati progettuali in cui siano rinvenibili i riferimenti ai requisiti relativi al rispetto dei criteri;
      • dettaglia i requisiti dei materiali e dei prodotti da costruzione in conformità ai criteri;
      • indica le tipologie di mezzi di prova che l’esecutore dei lavori dovrà presentare alla direzione lavori.
    • Contenuti del capitolato speciale d’appalto
      Nel capitolato speciale d’appalto del progetto esecutivo, il progettista riporta i requisiti dei prodotti da costruzione previsti nel progetto e i mezzi di prova che l’appaltatore dei lavori dovrà fornire alla direzione lavori.
    • Specifiche del progetto
      Il progettista aggiudicatario integra nel progetto, a partire dal primo livello di progettazione, ove pertinenti con la tipologia di intervento specifico:
      • le Specifiche tecniche per l’affidamento del servizio di progettazione di infrastrutture stradali,
      • le Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione,
      • le Specifiche tecniche relative al cantiere.
  • Specifiche tecniche progettuali per l’affidamento del servizio di progettazione di infrastrutture stradali
    • Sostenibilità ambientale dell’opera
      Il progetto di nuova costruzione di strade, di adeguamento e ampliamento e di manutenzione straordinaria delle strade esistenti, prevede sistemi atti a ridurre l’inquinamento dell’aria, delle acque superficiali e di falda e del suolo dovuto al traffico.
    • Efficienza funzionale e durata della pavimentazione
      Il progetto di pavimentazioni di nuove strade ed il progetto di risanamento profondo di pavimentazioni esistenti deve avere come obiettivo una vita utile di venti anni. La pavimentazione deve essere in grado di sopportare il transito del numero di assi standard previsti per i primi venti anni di esercizio ad esclusione dello strato di usura, in quanto esso è fisiologicamente soggetto a decadimento funzionale in tempi più brevi.
      In caso di risanamento superficiale, ossia di rifacimento di binder e usura o della solo usura, il progettista verifica che gli strati sottostanti, di base e fondazione, abbiano una adeguata portanza. Ciò in relazione al fenomeno di fatica generato dal traffico in modo che l’intervento garantisca una durata teorica di almeno cinque anni. Tale criterio non si applica alle riparazioni superficiali di emergenza finalizzate al ripristino immediato dell’aderenza e della regolarità superficiali ai fini della sicurezza della circolazione.
    • Temperatura di posa degli strati in conglomerato bituminoso
      Per le strade urbane e per le tratte di strade extraurbane poste a distanze inferiori ai 1000 m dai centri abitati, il progetto deve prevedere una temperatura massima di posa delle miscele bituminose di 120°C (tecnologia dei conglomerati tiepidi). La temperatura massima di posa di 140°C è prescritta per:
      •  a) strati della pavimentazione per i quali siano richiesti particolari prestazioni acustiche (caratteristiche superficiali);
      • b) strati della pavimentazione per i quali è previsto l’utilizzo di conglomerati bituminosi preparati con bitumi modificati oppure di conglomerati bituminosi additivati con compound polimerici ottenuti con la miscelazione di resine plastiche con diverse tipologie di additivi stabilizzanti alla luce e al calore,. Oltre i 1000 metri dai centri abitati è consentita un temperatura di posa massima di:
        • 150°C per conglomerati bituminosi con bitume normale,
        • 165°C per conglomerati bituminosi prodotti con bitumi modificati ad alta viscosità.
    • Emissione acustica delle pavimentazioni
      Nel caso di realizzazione di nuove strade il progetto deve prevedere che nella manutenzione straordinaria o adeguamento, si utilizzino miscele per strati di usura aventi prestazioni acustiche tali da contenere il rumore da rotolamento immesso nell’ambiente circostante.
      La condizione per l’intervento è che contemporaneamente non si verifichi una riduzione delle prestazioni, compresa l’aderenza.
    • Piano di manutenzione dell’opera
      ll progetto esecutivo deve includere un piano di manutenzione dell’opera con indicazioni sul livello di degrado delle caratteristiche strutturali e funzionali della pavimentazione su cui verranno attivate le opere manutentive preventive degli strati superficiali. Tali opere sono alternative al rifacimento, ad esempio sigillature, trattamenti superficiali, preferibilmente a freddo compatibilmente con le esigenze di durabilità.
      In tal modo viene ridotta l’esigenza di interventi d’urgenza e, di conseguenza, limitazione dell’utilizzo di materie prime non rinnovabili necessarie per l’intervento (aggregati e bitume) e riduzione dei disagi conseguenti alla chiusura del tratto stradale da manutenere.
      Il rifacimento dell’intera infrastruttura o di sue parti deve essere previsto nel caso di severe difettosità, identificate come tali, secondo le modalità e le verifiche previste nel piano stesso o a fine vita utile.

 

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Si ringrazia l'Ordine degli Ingegneri di Torino per la gentile collaborazione

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Guido Caposio

Professore Associato - Dipartimento di Ambiente, Territorio e Infrastrutture - Politecnico di Torino

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