CAM 2022 e protocolli di certificazione energetico ambientale
Sulla Gazzetta ufficiale n. 183 del 6/8/2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Transizione ecologica 23 giugno 2022 recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”. Nel testo più attenzione anche all'uso dei protocollo energetico ambientali.
I CAM e i protocolli di certificazione di edilizia sostenibile
Come nella precedente edizione anche in questo caso il decreto sui CAM - Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi - fa riferimento all'uso dei protocolli di certificazione di edilizia sostenibile.
In questo caso però il riferimento è più preciso e chiaro, valorizzando di fatto in questo modo dei protocolli di certificazione energetico ambientale come strumento di progettazione e verifica per le costruzioni sostenibili.
Il primo riferimento lo troviamo nel capitolo: "1.2 APPROCCIO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI AMBIENTALI" dove sono stabiliti i principi generali e viene riportato:
"La stazione appaltante dovrebbe quindi considerare la progettazione e l’uso dei materiali secondo un approccio LCA (Life Cycle Assessment-analisi del ciclo di vita) e considerare il “sistema edificio” nel suo insieme di aspetti prestazionali coerentemente al processo di rendicontazione ambientale anche operato mediante protocolli energetico ambientali (rating system) nazionali ed internazionali."
L'uso dei protocolli è ovviamente ripreso nella parte riguardante le verifiche. Ecco cosa prevede il testo al capitolo 1.3.4.
Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova
L'applicazione dei criteri ambientali deve essere verificata, e il decreto da indicazione che:
"La dimostrazione della conformità ai criteri ambientali può avvenire anche tramite presentazione di etichettature citate all’interno della sezione verifica e, come riportato dall’ art. 69 del Codice degli appalti, da altre etichette equivalenti, per esempio altre etichette ISO Tipo I conformi alla UNI EN ISO 14024 (Tipo I), ISO 14021 (Tipo II), ISO 14025 (tipo III), o altri mezzi di prova idonei quale la documentazione tecnica del fabbricante purché dimostri che i requisiti dell’etichettatura specifica o i requisiti indicati dalla stazione appaltante siano soddisfatti.
In questi ultimi due casi (etichette equivalenti e mezzi di prova idonei) la stazione appaltante ha il compito di verificare la documentazione presentata dall’offerente e di valutarne l’equivalenza rispetto ai mezzi di prova indicati nel presente documento.
Per ogni singolo criterio, al fine di dimostrarne la conformità, è richiesta, come già detto, la Relazione CAM, nella quale siano descritte le soluzioni adottate per raggiungere le prestazioni minime e premianti richieste.
Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida per la successiva certificazione dell’edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale, la conformità al presente criterio può essere dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni ambientali richiamate dal singolo criterio.
In tali casi quindi, il progettista può allegare, alla Relazione CAM, la documentazione prevista dallo specifico protocollo di certificazione di edilizia sostenibile perseguita, integrando quanto necessario per dimostrare la completa conformità allo specifico criterio."
Il decreto propone anche, a titolo non esaustivo, alcuni esempi di tali protocolli. Nel testo del decreto CAM non è l'unico caso di esempi non esaustivi. Questa scelta potrebbe indurre in qualche errore il lettore non attento.
Ecco comunque l'elenco dei protocolli richiamati:
- ARchitettura Comfort Ambiente (ARCA);
- Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM);
- CasaClima Nature;
- Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB);
- Haute Qualité Environnementale (HQE);
- Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale (ITACA);
- Leadership in Energy & Environmental Design (LEED);
- Sustainable Building (SB) Tool, International Initiative for a Sustainable Built Environment (SBTool);
- WELL® - The WELL Building Standard.
- Protocolli di certificazione del Green Building Council Italia (GBC)
CAM, Protocolli e Progettisti
Ai fini della dimostrazione della Capacità tecnica e professionale il decreto riprende tra i criteri anche l'uso dei protocolli di certificazione energetico ambientale. Nel capitolo 2.1.1. infatti viene previsto il seguente criterio:
"L’operatore economico di cui all’art.46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, ha eseguito una o più delle seguenti prestazioni:
a) progetti che integrano i Criteri Ambientali Minimi di cui ai decreti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
b) progetti sottoposti a certificazione sulla base di protocolli di sostenibilità energeticoambientale degli edifici di cui al paragrafo Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova “1.3.4-Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova”;
c) progetti che abbiano conseguito documentate prestazioni conformi agli standard Nearly Zero Energy Building (nZEB), Casa Passiva, Plus Energy House e assimilabili”.
d) progetti con impiego di materiali e tecnologie da costruzione a basso impatto ambientale lungo il ciclo di vita, verificati tramite applicazione di metodologie Life Cycle Assessment (LCA), ed eventualmente anche di Life Cycle Costing (LCC), in conformità alle norme UNI EN ISO 15804 e UNI EN ISO 15978 nel settore dell’edilizia e dei materiali edili, per la comparazione di soluzioni progettuali alternative;
e) progetti sottoposti a Commissioning (ad esempio secondo la Guida AiCARR “Processo del Commissioning”) per consentire di ottimizzare l'intero percorso progettuale."
Protocolli che possono rilevarsi utili anche nel caso di interventi sui Beni Culturali tutelati - una delle novità più importanti di questo documento - in quanto "è richiesta attestata capacità di progettazione sulle superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico ed archeologico di cui all’art. 147, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, attraverso l’iscrizione, in qualità di Restauratore, nell’Elenco dei Restauratori tenuto dal MIBACT, nel settore di competenza specifica ( 1- materiali lapidei, musivi e derivati ovvero 2 – Superfici decorate dell’architettura) richiesto dall’appalto."
Criteri premianti dei CAM e protocolli
Scritto decisamente in modo più chiaro il capitolo riguardante la competenza tecnica dei progettisti che porta a dei criteri premianti.
Nel capitolo 2.7.1 del decreto CAM sono infatti riportati i criteri che posso portare ad ottenere un punteggio premiante per l’operatore economico, per i prestatori di servizi di architettura e ingegneria, di cui all’art. 45, per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori, e all’art. 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
I decreto prevede questi premi qualora sia incluso "nel gruppo di lavoro, un progettista esperto sugli aspetti ambientali ed energetici degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024."
Un ruolo su cui l'UNI si sta muovendo per arrivare ad una norma di valutazione, e che oggi invece il decreto prevede in questa forma:
"Tale certificazione di competenza è basata sugli elementi di valutazione della sostenibilità e i contenuti caratteristici dei diversi protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) esistenti a livello nazionale o internazionale, ad esempio quelli di cui al par. “1.3.4-Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova”, oppure su norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali, purché tale certificazione di competenzasia rilasciata alle figure di cui all’art. 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50."
I protocolli quindi possono diventare uno strumento di qualifica di tale soggetto che può essere lo stesso firmatario del progetto o far parte del gruppo di progettazione.
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