Sistemi di Fissaggio
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CADUTE DALL’ALTO: dal Ministro del Lavoro novità sui DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

Con la pubblicazione della circolare 3 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dello scorso 11 febbraio, in arrivo alcuni chiarimenti sui dispostivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall'alto.

Con la pubblicazione della circolare 3 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dello scorso 11 febbraio, in arrivo alcuni chiarimenti sui dispostivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall'alto.
 
Sulla circolare, elaborata d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, dopo aver sentito l'Inail, si precisa innanzitutto che in funzione della loro installazione, esistono DUE TIPOLOGIE di DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO:
 
·         quelli che seguono il lavoratore, installati non permanentemente nelle opere di costruzione e che sono quindi caratterizzati dall'essere amovibili e trasportabili (cosiddetti DPI - Dispositivi di Protezione Individuale);
 
·         quelli installati permanentemente nelle opere stesse e che, pertanto, sono caratterizzati dall'essere fissi e non trasportabili; rientrano in tale fattispecie tutti i dispositivi o sistemi che non seguono il lavoratore alla fine del lavoro, ma restano fissati alla struttura, ancorchè taluni componenti del dispositivo o sistema siano "rimovibili", perché, ad esempio, avvitati ad un supporto.

Per quanto riguarda la prima tipologiaossia quei DISPOSITIVI INSTALLATI NON PERMANENTEMENTE NELLE OPERE DI COSTRUZIONE, questi devono presentare almeno le seguenti caratteristiche:
·  sono portati in loco e messi in opera dal lavoratore;
·  sono rimossi al termine del lavoro dal lavoratore stesso.

Per quanto riguarda invece i DISPOSITIVI INSTALLATI PERMANENTEMENTE NELLE OPERE DI COSTRUZIONE e quindi fissi e non trasportabili, questi  non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 475/92 e s.m.i., e pertanto, non devono riportare la marcatura CE come DPI.
Su questi inoltre si precisa anche che devono essere considerati prodotti da costruzione e come tali rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 30512011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 891106/CEE del Consiglio.

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