CADUTE DALL’ALTO: dal Ministro del Lavoro novità sui DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO
Con la pubblicazione della circolare 3 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dello scorso 11 febbraio, in arrivo alcuni chiarimenti sui dispostivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall'alto.
Per quanto riguarda la prima tipologiaossia quei DISPOSITIVI INSTALLATI NON PERMANENTEMENTE NELLE OPERE DI COSTRUZIONE, questi devono presentare almeno le seguenti caratteristiche:
Per quanto riguarda invece i DISPOSITIVI INSTALLATI PERMANENTEMENTE NELLE OPERE DI COSTRUZIONE e quindi fissi e non trasportabili, questi non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 475/92 e s.m.i., e pertanto, non devono riportare la marcatura CE come DPI.
Su questi inoltre si precisa anche che devono essere considerati prodotti da costruzione e come tali rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 30512011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 891106/CEE del Consiglio.
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