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Building automation: ecco come fare per avere le detrazioni fiscali 2016

Dal 6 settembre 2016, è possibile inviare all'ENEA le domande per accedere alle detrazioni fiscali del 65% per interventi di “building automation”. Disponibile inoltre il vademecum ENEA che spiega come procedere all’invio della documentazione all’Enea, all’Agenzie delle Entrate e cosa conservare a casa.

Dal 6 settembre 2016, è possibile inviare all'ENEA le domande per accedere alle detrazioni fiscali del 65% per interventi di “building automation”.
Disponibile inoltre il vademecum ENEA che spiega come procedere all’invio della documentazione all’Enea, all’Agenzie delle Entrate e cosa conservare a casa.
 
Come è noto nella Legge di Stabilità 2016 ha esteso gli incentivi fiscali anche alle spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di “dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda e climatizzazione nelle unità abitative”.
 
Per procedere alla richiesta degli ecobonus relativi ad interventi di “building automation”, l’ENEA, ha predisposto un Vademecum, che riassumiamo in breve di seguito, lasciando al lettore l’approfondimento nel seguente documento  consultabile nel sito http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/
 
Ecco le regole:
 
REQUISITI GENERALI CHE L’IMMOBILE OGGETTO D’INTERVENTO DEVE POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI:
- alla data della richiesta di detrazione, deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso;
- deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- deve essere dotato di impianto di riscaldamento (come definito dalla faq n° 24);
- in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, non è consentito far riferimento al comma 344, ma ai singoli commi 346 e 347 solo per la parte non ampliata.
 
REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’INTERVENTO. L’intervento deve configurarsi come fornitura e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali, eseguiti indipendentemente dalle installazioni e sostituzioni di impianti di climatizzazione invernale.
I dispositivi devono:
a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
c) consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.
Qualora i medesimi sistemi di building automation siano installati congiuntamente alle installazioni di pannelli solari per la produzione di acqua calda o alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, previsti rispettivamente all’articolo 1, commi 346 e 347 della legge finanziaria 2007, la relativa spesa rientra nel valore massimo di detrazione già previsto nei medesimi commi.
 
OPERE AGEVOLABILI. Sono agevolabili la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l’installazione e la messa in funzione a regola d’arte, all’interno degli edifici, di sistemi di building automation degli impianti termici degli edifici.
Non si ritengono ricomprese tra le spese ammissibili, l’acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con le predette apparecchiature quali telefoni cellulari, tablet e personal computer o dispositivi similari comunque denominati.
 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
a) documentazione da conservare a cura del cliente:
- l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato che attesti la rispondenza ai requisiti tecnici richiesti oppure la certificazione del produttore del dispositivo che attesti il rispetto dei medesimi requisiti.
Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti di tipo “tecnico”:
- schede tecniche;
- originale dell’Allegato E o F inviato all’ENEA, firmato (dal tecnico e/o dal cliente);
documenti di tipo “amministrativo”:
- fatture relative alle spese sostenute;
- ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
- ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale, ricevuta della raccomandata postale.
b) documentazione da trasmettere all’ENEA:
esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori (per il 2016: http://finanziaria2016.enea.it ), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere o, nel caso di interventi di riqualificazione energetica di basso impatto, come da dichiarazione di conformità (la richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n°43 e si seguano le procedure in essa riportate):
in caso di semplice installazione, non connessa con la sostituzione del generatore di calore o con l’installazione di pannelli solari:
- Allegato E al “decreto edifici”;
in caso di installazione connessa con la sostituzione del generatore di calore (comma 347 della legge finanziaria 2007):
- Allegato E al “decreto edifici”;
in caso di installazione connessa con l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346 della legge finanziaria 2007):
- Allegato F al “decreto edifici”.
c) documentazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
Con il Dlgs 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, è stato soppresso l'obbligo di inviare una comunicazione per via telematica all'Agenzia delle Entrate, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta. Si consulti in proposito la faq. n° 28.
 
PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI SI VEDA ANCHE

    

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