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Box in legno ad uso ufficio su ruote: è un container non temporaneo, serve il permesso di costruire

Tar Toscana: un manufatto in legno, posto su ruote, adibito ad uso ufficio, e un box in lamiera ad uso ripostiglio sono opere destinate ad un utilizzo stabile e continuativo e qualificabili come nuove costruzioni

Opere temporanee o precarie: ne abbiamo parlato spesso, la sentenza 1156/2021 dello scorso 6 settembre del Tar Toscana è l'occasione per rispolverarne qualche contenuto.

Il caso specifico si riferisce ad un manufatto in legno, posto su ruote, adibito ad uso ufficio, e ad un box in lamiera ad uso ripostiglio. Secondo il ricorrente, che si oppone al diniego di sanatoria del comune con conseguente ingiunzione di demolizione, si tratta di manufatti di natura temporanea.

Secondo il Tar, no. Perché?

 

Opere temporanee: conta il fine, non la caratteristica

Questi beni sono stati installati sul terreno molti anni addietro e sono stati destinati in modo stabile e duraturo allo svolgimento dell’attività della società ricorrente. C'è quindi da considerare che:

  • non contano le caratteristiche strutturali dei beni, ma l’uso che di essi viene fatto, che deve essere realmente precario e temporaneo. E' pertanto necessario un titolo edilizio per la realizzazione di tutti quei manufatti che, anche se non infissi nel suolo, alterino in modo stabile lo stato dei luoghi, in modo non meramente occasionale (cfr., tra le tante, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 13 novembre 2020, n. 2172);
  • non conta neanche il fatto che i beni trovino la propria ragione di essere nella concessione dell’area di proprietà comunale sulla quale insistono, di durata limitata; infatti, anche un uso temporalmente circoscritto, ma protratto per un lasso temporale significativo e volto al soddisfacimento di esigenze stabili e continuative, come nella fattispecie, non può definirsi temporaneo (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 5 aprile 2017, n. 795).

Box in legno ad uso ufficio su ruote: non è opera precaria, serve il permesso di costruire

La nuova costruzione porta al permesso di costruire

L’installazione dei manufatti sull’area di proprietà comunale, dunque, avrebbe richiesto sia l’autorizzazione dell’Ente proprietario, in base a quanto espressamente previsto dalle concessioni stipulate con il Comune, sia il preventivo rilascio dei titoli edilizi previsti dalla legge per il tipo di intervento da realizzare, secondo quanto stabilito dall’art. 8 del dpr 380/2001; e proprio per questa ragione, invero, la ricorrente nel 1995 ha presentato istanza di condono.

In particolare, una volta esclusa la natura temporanea dei beni, l’intervento realizzato deve essere qualificato come intervento di nuova costruzione - secondo la definizione contenuta all’art. 3, comma 1, lett. e) - e avrebbe perciò richiesto il rilascio del permesso di costruire; l’archiviazione e il diniego dell’istanza di condono presentata dalla società ricorrente, pertanto, hanno reso legittima e doverosa l’irrogazione della sanzione demolitoria, ai sensi dell’art. 35, comma 1 del dpr 380/2001.

D’altra parte, il rinnovo della concessione, nel 2010 e nel 2020, non può legittimare i beni sotto il profilo edilizio, essendo a tal fine necessario il rilascio del relativo titolo abilitativo, ma può al massimo valere come autorizzazione dell’ente proprietario alla conservazione dei beni sull’area di proprietà comunale, in caso di condono.

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