Box container adibito a deposito: serve il permesso di costruire
Non si può realizzare senza permesso di costruire un box container di circa 14 mq con una volumetria di circa 30 mc, poggiante su una base in cemento.
Lo ha chiarito il Tar Napoli nella sentenza 1101/2021 dello scorso 19 febbraio, confermando l'ordinanza di demolizione emanata da un comune in merito.
Nello specifico il box, verosimilmente adibito a deposito, ha un volume di circa 30 mq. ed è ancorato al suolo insistendo su una base in cemento. Già tale conformazione è sufficiente ad escludere che possa essere annoverato tra gli interventi oggetto di edilizia libera, ex art. 6 del d.P.R. 380/2001; poiché, persino “i manufatti leggeri adibiti a depositi o magazzini rientrano, come indicato nell'art. 3 lett. e, n. 5 del D.P.R. n. 380 del 2001, tra gli interventi edilizi realizzabili previo rilascio del permesso di costruire, salvo che siano volti a soddisfare esigenze meramente temporanee, ovvero una necessità contingente, realizzata la quale l'intervento viene rimosso (è necessario pertanto il permesso di costruire ex art. 10 d.P.R. 38072001, "allorquando vi sia un'oggettiva idoneità del manufatto a incidere stabilmente sullo stato dei luoghi, essendo l'opera destinata a dare un'utilità prolungata nel tempo, ancorché a termine, in relazione all'obiettiva e intrinseca natura della costruzione" Cons. Stato Sez. VI, 13 novembre 2019, n. 7792)” (T.A.R. Napoli Sez. II, 30-04-2020, n. 1607).
Ma nel caso di specie non è stato comprovato l’uso diverso da quello continuativo e duraturo, onere probatorio ricadente sul privato, trattandosi di un'eccezione inerente ad una circostanza che rientra nella sua sfera di disponibilità. Tra l'altro, sottolinea il Tar, nel caso in esame provare ciò sarebbe anche molto difficile, essendo il box appoggiato su una base di cemento.
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