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Bonus sanificazione e protezione: consulenza e progettazione sono fuori dal perimetro

Agenzia delle Entrate: gli interventi agevolabili si riferiscono a luoghi e strumenti utilizzati oltre che all'acquisto di dispositivi di salvaguardia individuale e di altri atti a garantire la salute di lavoratori e utenti

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La progettazione degli ambienti non rientra nel novero delle spese per ottenere il credito d’imposta sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione individuale (dpi) previsto dall’art.125 del DL Rilancio.

Lo si evince dal contenuto della risposta n. 363 del 16 settembre 2020 dell'Agenzia delle Entrate ad una società che riteneva che tali spese rientrassero nell’ambito di quelle riconosciute come effettuate per sanificare e rendere idonei gli ambienti di lavoro a fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Il Tax Credit sanificazione e protezione

L'art.125 del DL Rilancio ha introdotto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese “sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti” e il comma 1 stabilisce che il bonus è destinato a “soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, [...] enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti” ed è utilizzabile in compensazione tramite il modello F24; nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Gli interventi agevolabili

La circolare 20/2020 ha identificato i tipi di intervento agevolabili, contenuti in un elenco esemplificativo anche se non esaustivo, che deve però essere riferito alle attività menzionate al comma 1 dell’art.25 del DL 34/2020, e cioè:

  1. della sanificazione degli ambienti (e degli strumenti utilizzati), come descritta nel paragrafo 2.2.1 della circolare;
  2. dell'acquisto di dispositivi di protezione individuale (e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti), riportati nel paragrafo 2.2.2 dello stesso documento di prassi.

Quindi, le spese sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro l'addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza non rientrano tra quelli considerati ai fini della fruizione del credito d'imposta per la sanificazione.

LA RISPOSTA 363/2020 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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