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Bonus Ristrutturazioni per immobile in comodato d'uso: le regole

Al coniuge convivente non potrà essere riconosciuta la detrazione per le spese da lui sostenute per ristrutturare l'abitazione che la moglie (proprietaria dell’immobile) ha concesso in comodato ad altro familiare o a terzi

Il comodatario può beneficiare del Bonus Ristrutturazioni al 50% per l'immobile concessogli in comodato d'uso gratuito, il comodante no.

L'Agenzia delle Entrate, in una recente risposta pubblicata nella "Posta di FiscoOggi", fa il punto sulle detrazioni fiscali per questo tipo di immobili, dopo la domanda di un contribuente che chiedeva lumi sulla possibilità di beneficiare del Bonus Ristrutturazioni per dei lavori edilizi sull'immobile della moglie, concesso in comodato gratuito alla sorella.

 

Bonus Ristrutturazioni: ok al 50% anche nel 2025 per lavori sull'abitazione principale

Prima di tutto ricordiamo che la Legge di Bilancio, attualmente al vaglio del Parlamento che dovrà perfezonarla entro fine anno, riporta per l'anno 2025 (detrazione sulle spese sostenute) l'aliquota del Bonus Ristrutturazioni al 50% con massimale di 96 mila euro, quindi di fatto come è attualmente.

C'è però una condizione, per prendere il 50%, ovverosia che si tratti di abitazione principale.

Riassumendo: la detrazione 'base' è pari al 36% delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, che si innalza al 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso i lavori di ristrutturazione, appunto, riguardino le abitazioni principali.

 

Bonus Ristrutturazioni: ok alle detrazioni per i familiari conviventi...

Si entra quindi nel caso specifico: le Entrate ricordano in primis che la normativa in materia di detrazione per il recupero del patrimonio edilizio riconosce anche ai familiari conviventi del proprietario dell'immobile oggetto degli interventi la possibilità di usufruire della detrazione indicata dall’articolo 16-bis del TUIR (pari, attualmente, al 50% delle spese sostenute). 

Per familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

 

...ma non per il comodante

Per usufruire della detrazione sono richiesti, al momento del sostenimento della spesa, lo status di convivenza e la disponibilità dell'abitazione su cui si effettuano gli interventi.

Proprio questo è il punto: in questo caso, l'abitazione non è nella disponibilità dell'istante. I lavori, cioè, verranno eseguiti su un immobile concesso in comodato dalla moglie (proprietaria dell'immobile) ad altro familiare, negando la possibilità di beneficiare dell'agevolazione edilizia Bonus Ristrutturazioni.

 

Bonus Ristrutturazioni: ok per il comodatario

Diverso sarebbe stato l'epilogo nel caso in cui il comodatario avesse richiesto il Bonus Ristrutturazioni per dei lavori da lui eseguiti sull'immobile concessogli in comodato gratuito.

Infatti, come chiarito più volte dall'Agenzia delle Entrate, il comodatario di un immobile può legittimanente usufruire delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia sullo stesso edificio, se il contratto è regolarmente stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate prima dell'inizio dei lavori.

Il comodatario, infatti, è uno dei soggetti ammessi alla detrazione, in quanto detentore dell’immobile oggetto di ristrutturazione in base a un titolo idoneo (comodato) e sempre che ne sostenga le relative spese.

Importante: il comodatario/detentore deve avere l'ok (consenso) all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario, approvazione da acquisire in forma scritta anche successivamente all’inizio dei lavori ma formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si richiede la detrazione.

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