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Bonus Ristrutturazioni per il familiare convivente: quali regole?

Perché il familiare convivente possa beneficiare dell'agevolazione, lo status di convivenza deve verificarsi già al momento in cui si attiva la procedura (o alla data di inizio dei lavori) e sussistere nel momento in cui si effettuano le spese ammesse in detrazione.

Le agevolazioni inerenti il recupero del patrimonio edilizio (Bonus Ristrutturazioni) spettano anche al familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto degli interventi edilizi.

Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate in una recente risposta pubblicata ne "La Posta di Fisco Oggi", a cura di Paolo Calderone, in risposta ad un quesito inoltrato da una contribuente, figlia del proprietario dell'immobile, che chiedeva 'lumi' sulla possibilità di portare in detrazione, nei prossimi 10 anni (Bonus Ristrutturazioni), le spese inerenti dei lavori di manutenzione straordinaria assentibili con CILA.

 

Detrazioni edilizie per familiare convivente: l'importanza di possedere lo 'status' nei momenti chiave

L'Agenzia, richiamando la circolare 17/2023, evidenzia che lo status di convivenza deve verificarsi già al momento in cui si attiva la procedura (o alla data di inizio dei lavori) e sussistere nel momento in cui si effettuano le spese ammesse al bonus.

 

E se poi si affitta l'immobile? La detrazione non si perde

La contribuente ha chiesto anche se il padre, proprietario dell’abitazione, potrà poi affittare la casa, dopo la ristrutturazione, senza che lei perda le agevolazioni.

La risposta è positiva anche in questo caso, in quanto la disponibilità dell’immobile e lo status di convivenza, richiesti nel momento di sostenimento delle spese che danno diritto al familiare convivente di godere del beneficio fiscale, non è necessario che permangano per l'intero periodo di fruizione della detrazione.

 

Detentore dell'immobile: le regole del Fisco per il Bonus Ristrutturazioni

Come specificato nella circolare 17/E/2023, la detrazione spetta ai detentori dell'immobile, a condizione che siano in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario e che la detenzione dell'immobile risulti da un atto (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato) regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori e sussista al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente il predetto avvio.

La data di inizio dei lavori deve essere comprovata dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini previsti dal dpr 445/2000.

Il consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario, invece, può essere acquisito in forma scritta anche successivamente all'inizio dei lavori a condizione, tuttavia, che sia formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione medesima.

 

Detrazione edilizia familiare convivente: le altre specifiche

La detrazione spetta al familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento.

Per familiari si intendono, a norma dell’art. 5, comma 5, del TUIR, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Per fruire della detrazione non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi.

Detto già dello 'status' di convivenza, si evidenzia che la detrazione spetta al familiare per i costi sostenuti per gli interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza, indipendentemente dalla ubicazione della stessa, purché tale immobile risulti a disposizione.

Attenzione: la detrazione non compete per le spese riferite ad immobili a disposizione di altri familiari (ad esempio, il marito non può fruire della detrazione per le spese di ristrutturazione di un immobile di proprietà della moglie dato in comodato alla figlia) o di terzi.

Non è invece richiesto che l'immobile oggetto dell'intervento sia adibito ad abitazione principale del proprietario o del familiare convivente.

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