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Bonus Ristrutturazioni ok per la demo-ricostruzione post sisma

Agenzia delle Entrate: l'accesso all’agevolazione è previsto, in via generale, alle opere di manutenzione ordinaria o straordinaria effettuate su edifici residenziali già esistenti, ma lo stato di emergenza apre all’eccezione

Bonus Ristrutturazioni 50% per immobili danneggiati dal sisma

Con la recente risposta 389 del 3 giugno 2021, l'Agenzia delle entrate dà il via libera al Bonus Ristrutturazioni 50% (detrazione Irpef, prevista dall’articolo 16-bis del Tuir) per gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche in caso di demolizione e ricostruzione di immobili residenziali danneggiati irreparabilmente da eventi calamitosi, situati in territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Il 'caso' nasce dalla richiesta del proprietario di una unità immobiliare sita al primo piano di un edificio bifamiliare che è stato danneggiato dal sisma del 2016.

Il Comune del luogo ove è situato l'immobile, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Governo, ha stabilito con apposita ordinanza l'inutilizzabilità dell'edificio inibendo l'utilizzo dello stesso ai proprietari e agli occupanti a qualunque titolo, sino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione delle opere necessarie.

Su detto edificio, l'Istante ed i proprietari dell'altra unità immobiliare intendono eseguire un intervento di demolizione e ricostruzione di pari volumetria, ma con diversa sagoma e prospetti in modo che l'edificio sia a norma con le normative antisismiche, energetiche, di accessibilità ed impiantistica.

Premesso che il comune rilascerà un permesso di costruire ai sensi dell'art.3 comma 1 lett.e) del dpr 380/2001 "poiché l'intervento non può essere identificato come ristrutturazione edilizia ai sensi del DPR 380/2001, articolo 3, comma 1, lett.d, in quanto l'edificio si trova in zona paesaggisticamente vincolata", che l'edificio è soggetto al vincolo "paesaggistico" ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 e che non ha ancora ricevuto alcun contributo per la ricostruzione post-sisma, si chiede se potrà fruire dell'agevolazione pervista dall'art. 16-bis, comma 1, lett. c) del TUIR per la parte eccedente il contributo, ancorché l'intervento di ricostruzione rientri nella categoria edilizia della "nuova costruzione".

Di fatto, la domanda è: si può accedere, per la parte di spesa eccedente il contributo post-sisma, alla detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Tuir nonostante la classificazione di “nuova costruzione”?

 

Bonus Ristrutturazione: breve recap

Le Entrate, come di consueto, riepilogano le 'regole' di questa agevolazione fiscale:

  • può essere applicata dalle persone fisiche per le spese di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (articolo 3, Dpr n. 380/2001), effettuate su immobili residenziali;
  • si estende ad alcuni lavori di manutenzione ordinaria nel caso di interventi sulle parti comuni degli edifici (lettera a, articolo 3, Dpr n. 380/2001).

Il beneficio, che a regime ordinario è pari a una detrazione del 36% sull’imposta lorda per le spese sostenute fino a un massimo di 48mila euro, ha ampliato ripetutamente l’entità dello sconto d’imposta in via provvisoria. Da ultimo, la legge di bilancio 2021 ha confermato la detrazione del 50% per un limite di spesa arrivato a 96mila euro, per i costi sostenuti dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021.

Bonus Ristrutturazioni ok per la demo-ricostruzione post sisma

Nuove costruzioni, ma anche edifici terremotati

Tra le condizioni, gli interventi devono essere realizzati su immobili già esistenti e, in generale, non devono riguardare nuove costruzioni (circolare n. 121/1998).

Ma attenzione: la lettera c) dell’articolo 16-bis toglie il paletto e apre al regime di favore anche agli interventi su unità immobiliari danneggiate a seguito di eventi calamitosi, anche se le opere realizzano non sono tra quelle comprese nelle tipologie delle lettere a) e b) dall’art.del 3 del Dpr n. 380/2001 ammesse al beneficio.

Il Fisco, peraltro, con circolare 19/2020 ha riconosciuto la detrazione anche in caso di ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato da calamità subordinando l’agevolazione alla dichiarazione dello stato di emergenza. In tal caso, lo sconto d’imposta può essere applicato per tutti gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’edificio a prescindere dalla categoria edilizia assegnata.

Ciò posto, con riferimento al caso di specie, concernente interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente mediante demolizione e ricostruzione con pari volumetria, ma con diversa sagoma e prospetti, nel presupposto, non verificabile in sede di interpello, che gli stessi siano eseguiti su edifici esistenti, danneggiati e resi inutilizzabili da eventi calamitosi per i quali è intervenuta una dichiarazione dello stato di emergenza, si ritiene che l'Istante potrà fruire della detrazione di cui al citato articolo 16-bis, comma 1, lett. c) del TUIR per la parte che eccede il contributo post-sisma, compresi quindi gli interventi qualificati come "nuova costruzione" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. e), del dpr 380/2001, purché all'interno dei limiti e nel rispetto di quanto consentito dagli strumenti urbanistici vigenti.

Resta fermo che la qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in tema di classificazioni urbanistiche.

LA RISPOSTA 389/2021 DEL FISCO E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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