Bonus Ristrutturazioni: le regole per il trasferimento dell'agevolazione
In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, il Bonus Ristrutturazioni non utilizzato in tutto o in parte è trasferito automaticamente, per i rimanenti periodi di imposta, all'acquirente, salvo diverso accordo tra le parti.
Il Bonus Ristrutturazioni, dopo l'unificazione delle aliquote con l'Ecobonus e il Sismabonus operata dall'ultima Legge di Bilancio, è di fatto tornata - anche in virtù della scomparsa del Superbonus - la più gettonata delle agevolazioni edilizie, con l'opportunità di fruire della detrazione in caso di lavori di riqualificazione del patrimonio edilizio effettuati su immobili di proprietà.
Ma se tali immobili vengono ceduti a terzi (vendita) o ereditati, cosa succede alla parte di bonus ancora 'esistente' ma non fruito? Detto diversamente: come funziona la trasferibilità dell'agevolazione?
A questa domanda ha risposto - recentemente - l'Agenzia delle Entrate con due 'pareri' pubblicati su "La Posta di FiscoOggi", e dedicati rispettivamente al caso di alienazione di immobile e di 'rinuncia' all'eredità.
Bonus Ristrutturazioni: breve recap
Si tratta di una detrazione 'permanente', prevista dall'art. 16-bis nel TUIR (Dpr 917/1986), che però attualmente si può fruire con aliquota variabile.
Di norma, come modificato dalla Legge di Bilancio 2025, si tratta di una detrazione pari a:
- 36% e spesa massima di 96.000 € per il 2025;
- 30% e spesa massima di 96.000 € per il 2026 e 2027.
Nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’abitazione principale, la detrazione sarà pari a:
- 50% e spesa massima di 96.000 € per il 2025;
- 36% e spesa massima di 96.000 € per il 2026 e 2027.
Dal 2028 il bonus ristrutturazione consisterà in una detrazione stabile del 30% con un tetto di spesa di 48.000 €.
La detrazione è suddivisa in 10 rate annuali di pari importo da compensare a partire dall’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e vige il criterio di cassa, cioè l'agevolazione si applica nell'anno in cui è sostenuta la spesa.
Se la casa viene ceduta, il venditore può continuare a prendere il Bonus Ristrutturazioni?
Un contribuente deve vendere un appartamento sul quale sono stati effettuati lavori di ristrutturazione, senza aver utilizzato tutte le detrazioni ad essi correlate.
Chiede quindi se sia possibile, in sede di rogito, fruire delle detrazioni residue dopo la cessione.
L’articolo 16-bis, comma 8, del TUIR stabilisce che, in caso di cessione dell'immobile oggetto degli interventi agevolati, l'eventuale parte residua della detrazione fiscale si trasferisce automaticamente all'acquirente per i periodi d’imposta successivi, salvo che le parti non abbiano pattuito diversamente.
Come chiarito dalla circolare n. 7/2021 del Fisco, nel caso in cui l'atto di compravendita non contenga un'esplicita clausola sull'accordo, la volontà di lasciare la detrazione al venditore può essere provata anche successivamente, tramite una scrittura privata autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale abilitato, sottoscritta da entrambi i soggetti coinvolti.
In tale documento deve essere specificato che l'intesa tra le parti era già in essere alla data del rogito.
Infine, è necessario che i comportamenti dichiarativi dei contribuenti, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, siano coerenti con quanto concordato e formalizzato tra le parti.
Quindi: la regola base è che le quote mancanti del Bonus Ristrutturazioni si trasferiscono all'acquirente, ma le parti possono accordarsi diversamente, per far sì che restino nella disponibilità del venditore.
Bonus Ristrutturazioni: se si rinuncia all'eredità niente agevolazione
L'altro caso riguarda delle spese eseguite nel 2019 - e sulle quali si è fruito del Bonus Ristrutturazioni - da un contribuente poi deceduto: la moglie ha però rinunciato all'eredità e quindi si chiede se possa ugualmente fruire delle rate residue dell'agevolazione.
Le Entrate chiariscono subito che, nel caso in cui un immobile venga ereditato, le detrazioni fiscali residue si trasferiscono interamente solo all'erede (o agli eredi) che mantengono il possesso diretto e continuativo dell'immobile.
In pratica, il diritto alla detrazione spetta a chi ha la disponibilità effettiva del bene, indipendentemente dal fatto che lo utilizzi come abitazione principale.
Se però il coniuge superstite, pur avendo il diritto di abitazione, rinuncia all'eredità, non potrà usufruire delle detrazioni rimanenti, poiché viene meno la qualifica di erede.
Di conseguenza, anche gli altri eredi (ad esempio i figli) non potranno beneficiare della detrazione qualora non risiedano nell'immobile insieme al coniuge superstite, in quanto non esercitano un possesso diretto sul bene.

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