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Bonus ristrutturazioni edilizie: occhio al tempo di trasmissione della dichiarazione! Come fare per non sbagliare

Cassazione: per incassare il bonus ristrutturazioni il contribuente deve trasmettere la dichiarazione entro il termine della denuncia dei redditi

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Occhio alle tempistiche - tassative - per la richiesta della deduzione dei costi sostenuti per ristrutturazioni edilizie, soprattutto per quel che riguarda la trasmissione della dichiarazione dei redditi. Se si 'arriva lunghi', il Bonus Ristrutturazioni si perde senza se e senza ma.

E' questa la 'storia' della proprietaria di un immobile, nel perugino, che era stato ristrutturato: secondo la Corte di Cassazione (sentenza 18611/2019 dell'11 luglio), infatti, per incassare il bonus ristrutturazioni il contribuente deve trasmettere la dichiarazione entro il termine della denuncia dei redditi, altrimenti il Bonus non è percepibile.

Niente denuncia dei redditi? Niente Bonus!

La Cassazione ricorda il principio di diritto per cui in materia tributaria, se la legge prevede come necessario un adempimento per poter accedere a un beneficio, e onera la parte di provvedervi, senza indicare il termine entro cui occorre ottemperare, qualora il termine debba ritenersi perentorio, in conseguenza di una lettura sistematica dell'istituto, compete al giudice accertare quando il termine scada, tenendo anche conto della normativa secondaria dettata in materia.

Nel caso specifico, si chiamano in causa le circolari 57 e 131 del 1998 dell'Agenzia delle Entrate, dove si evince che il termine utile per trasmettere la comunicazione è quello di scadenza per la presentazione della denuncia dei redditi relativa all'anno in cui le opere edili sono state eseguite.

Del resto, aggiunge la Corte, è proprio con la dichiarazione dei redditi che il contribuente domanda di avvalersi del Bonus Ristrutturazioni Edilizie. In questo caso, la contribuente ha domandato nella dichiarazione dei redditi di potersi avvalere del beneficio, a cui non aveva evidentemente diritto, non avendo ancora trasmesso la dichiarazione di valore, o comunque non era in grado di provare di averlo fatto, e pertanto la detrazione non poteva esserle riconosciuta, avendo l'odierna ricorrente violato il disposto di cui all'art. 4 del DM 41/1998.

"Proprio al fine di agevolare il contribuente, pertanto, l'Amministrazione finanziaria ha deliberato con proprie circolari di considerare tempestive le dichiarazioni di valore pervenute dopo l'invio della dichiarazione dei redditi, ma prima della scadenza del termine per la sua presentazione, e la Direzione Regionale umbra dell'Agenzia delle Entrate ha deliberato di riconoscere la deduzione anche se la dichiarazione fosse stata trasmessa dal contribuente successivamente (Dir. n. 12 del 9.10.2007), purché prima che fosse iniziata l'attività di controllo da parte dell'Ente impositore", si legge nella sentenza. "L'odierna ricorrente, però, non ha rispettato neppure quest'ultimo termine, esibendo la dichiarazione quando i controlli eseguiti dall'Amministrazione finanziaria avevano pacificamente avuto inizio, e la ricorrente è perciò decaduta dalla possibilità di avvalersi del beneficio, non rilevando in questa ipotesi la invocata buona fede della contribuente, a fronte della sua manifesta negligenza".

In definitiva, l'agevolazione fiscale è persa e la deduzione del costo non spetta.

Il nuovo principio di diritto

"in materia tributaria, se la legge prevede come necessario un adempimento per poter accedere ad un beneficio, ed onera la parte di provvedervi, senza indicare il termine entro cui occorre ottemperare, qualora il termine debba ritenersi perentorio, in conseguenza di una lettura sistematica dell'istituto, compete al giudice accertare quando il termine scada, tenendo anche conto della normativa secondaria dettata in materia".

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