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Bonus Ristrutturazioni Edilizie fino al 31 dicembre 2024: detrazione 50%, massimale 96 mila euro. La guida aggiornata delle Entrate

Il Bonus Ristrutturazioni 50% è stato più volte prorogato e, da ultimo, la legge di bilancio 2022 ha spostato al 31 dicembre 2024 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%) e del limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Il Bonus Ristrutturazioni di oggi: 50% e 96 mila euro di limite

Dopo aver aggiornato la guida dedicata al Bonus Facciate, l'Agenzia delle Entrate aggiorna anche quello sul Bonus Ristrutturazioni 50%, agevolazione di lunga data, la 'madre' di tutti i bonus edilizi, che attualmente è nella misura del 50% (detrazione Irpef) fino al 31 dicembre 2024 (proroga da Legge di Bilancio 2022) con limite di spesa massimo fissato a 96 mila euro per singola unità immobiliare.

Alle origini del Bonus Ristrutturazioni: 36% e 48 mila euro di limite

Ciò significa che, se non interverranno ulteriori proroghe, dal 1° gennaio 2025 il bonus tornerà al 36% con limite di 48 mila euro per intervento, coordinate previste dal provvedimento che istituì questa agevolazione, l'articolo 16-bis del Dpr n. 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi).

Il Superbonus edilizio

Sappiamo ovviamente che il decreto legge 34/2020 introdusse importanti disposizioni riguardanti il cosiddetto “Superbonus”, che permettono di usufruire di una detrazione ancora maggiore (pari al 110%) per la realizzazione di alcune tipologie di interventi (per esempio, interventi antisismici, quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, installazione di impianti fotovoltaici).

Il decreto, inoltre, ha previsto la possibilità di optare, invece della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Per esercitare l’opzione occorre, tuttavia, rispettare determinati adempimenti (si veda il paragrafo 1.5.2 della guida).

Cessione del credito e sconto in fattura: per quali lavori del Bonus Ristrutturazioni si può scegliere l'opzione alternativa

Nell’ambito dei lavori di recupero del patrimonio edilizio previsti dall’articolo 16-bis del Tuir, è possibile operare questa scelta per gli interventi indicati nelle lettere a), b), d) e h):

  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
  • ristrutturazione edilizia e, per le parti comuni degli edifici, manutenzione ordinaria;
  • realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;
  • l’installazione di impianti fotovoltaici.

Bonus Ristrutturazioni: altri interventi edilizi ammessi

I benefici fiscali per i lavori sul patrimonio immobiliare non si esauriscono con la detrazione Irpef - si legge nella guida -.

Altre significative agevolazioni, infatti, sono state introdotte negli anni.

Tra queste, per esempio:

  • la possibilità di pagare l’Iva in misura ridotta e quella di portare in detrazione gli interessi passivi pagati sui mutui stipulati per ristrutturare l’abitazione principale;
  • le detrazioni per l’acquisto di immobili a uso abitativo facenti parte di edifici interamente ristrutturati e quelle per la realizzazione o l’acquisto di posti auto.

La guida aggiornata dell'Agenzia fornisce quindi le indicazioni utili per richiedere correttamente tutti questi benefici fiscali, illustrando modalità e adempimenti.


LA GUIDA INTEGRALE AGGIORNATA AL 14 OTTOBRE 2022 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Il perimetro soggettivo: chi può prendere il Bonus

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.

L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • locatari o comodatari dell’immobile;
  • soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori), assegnatari di alloggi e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile, soci di cooperative a proprietà indivisa (in qualità di detentori);
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
  • soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Bonus Ristrutturazioni edilizie: quali interventi

A. Interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr n. 380/2001 (Testo unico edilizia):

  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia.

B. Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nella precedente lettera A, e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

C. Lavori finalizzati:

  • all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione);
  • alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi, ai
    sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

D. Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.

Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti).

In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza.

A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure:

  • rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici
  • apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione
  • porte blindate o rinforzate
  • apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini
  • installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti
  • apposizione di saracinesche
  • tapparelle metalliche con bloccaggi
  • vetri antisfondamento
  • casseforti a muro
  • fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati
  • apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline

E. Interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico.

F. Interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia.

Rientra tra i lavori agevolabili, per esempio, l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego di fonti rinnovabili di energia (risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 22/E del 2 aprile 2013).

G. Interventi per l’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica.

Tali opere devono essere realizzate sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici.

Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

H. Interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.

Altre spese ammesse

Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, è possibile portare in detrazione anche:

  • le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
  • le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
  • le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del Dm n. 37/2008 - ex legge n. 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge n. 1083/71);
  • le spese per l’acquisto dei materiali;
  • il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
  • le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
  • l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le comunicazioni di inizio lavori;
  • gli oneri di urbanizzazione;
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione dei lavori e agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

Non si possono invece detrarre le spese di trasloco e di custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio.

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