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Bonus Ristrutturazioni edilizie con lavori sopra i 70 mila euro: occhio al contratto collettivo nell'atto di affidamento

Per quanto riguarda il Bonus ristrutturazioni con lavori superiori a 70 mila euro, la mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse, comunque obbligatoria per legge, non comporta il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché tale indicazione sia presente nell'atto di affidamento.

Per beneficiare del Bonus Ristrutturazioni, i lavori sopra i 70 mila euro (come definiti dall'allegato X al d.lgs. 81-2008, Testo Unico Lavoro) avviati a partire dal 28 maggio 2022, devono essere eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate in una risposta pubblicata su "La Posta di Fisco Oggi", in merito al quesito di un condominio dove si stanno eseguendo dei lavori di risrtrutturazione di importo superiore ai 70.000 euro.

Nelo specifico si chiede se, poiché in alcune fatture non è stata riportata l'indicazione del contratto collettivo, sia possibile che poi il Caf non rilasci ai condòmini il visto di conformità e, quindi, non riconosca il diritto alla detrazione della spesa sostenuta.

Contratto collettivo da indicare in fattura

L'articolo 1 comma 43-bis della legge di Bilancio 2022 ha stabilito che il contratto collettivo applicato deve essere indicato nel contratto di prestazione d'opera o di appalto (che contiene l'atto di affidamento dei lavori) e riportato anche nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione degli stessi.

Omessa indicazione del contratto in fattura: cosa si fa? Serve una dichiarazione sostitutiva

Le Entrate rispondono al condominio osservando che, con circolare 19/2022, l'AdE ha precisato che la mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse, comunque obbligatoria per legge, non comporta il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché tale indicazione sia presente nell'atto di affidamento.

Ne deriva che, se per errore in una fattura non è stato indicato il contratto collettivo applicato, il contribuente, in sede di richiesta del visto di conformità, deve essere in possesso di una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’impresa dove si attesta il contratto collettivo utilizzato nell'esecuzione dei lavori edili relativi alla stessa fattura.

Tale dichiarazione - chiudono le Entrate - deve essere esibita dal contribuente ai soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità o, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria.

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