Titoli Abilitativi
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Bonus ristrutturazioni e titoli abilitativi edilizi: quando serve la CILA? Tra tramezzature e permessi

L’Agenzia delle Entrate interviene per ricordare la normativa che regola i titoli abilitativi necessari (o meno) per realizzare questo tipo di interventi

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Quale titolo edilizio serve per ristrutturare il bagno di casa, o meglio, serve per essere in regola con le detrazioni edilizie?

La domanda non è così banale, anzi, e in tal senso la recente risposta dell'Agenzia delle Entrate - da "La Posta di FiscoOggi" del 12 aprile 2021 - racchiude una serie di chiarimenti da tenere bene a mente quando si intendono effettuare lavori edilizi di tal tipo.

Nel caso specifico, si vuole ristrutturare il bagno di casa (di proprietà), includendo il rifacimento di tubazioni e impianti idrosanitari (del solo ambiente bagno) senza alterare la struttura delle pareti, tramezzi, eccetera. Si chiede quindi:

  • se servono permessi, autorizzazioni da presentare al comune (CILA) per poi accedere alla detrazione.
  • se basta solo un’autocertificazione sostitutiva di atto notorietà, oppure per le agevolazioni è solamente necessario effettuare i pagamenti tramite specifico bonifico bancario “parlante”.

Le abilitazioni da conservare

Il Fisco - a firma Paolo Calderone - precisa che, per usufruire delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, tra i vari documenti occorre conservare e presentare, su richiesta degli Uffici, le abilitazioni amministrative prescritte dalla legislazione edilizia, in vigore al momento dell’effettuazione dei lavori, in relazione alla tipologia di interventi da realizzare: concessione, autorizzazione, comunicazione di inizio lavori.

Solo se la normativa edilizia applicabile non prevede alcun titolo abilitativo è richiesta la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ex art. 47 del Dpr 445/2000), in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione rientrano tra quelli agevolati dalla normativa fiscale.

A ogni lavoro il suo titolo: il decreto SCIA 2 e il Glossario dell'edilizia libera

Si ricorda che il d.lgs. 222/2016 (cd. Decreto SCIA 2) ha attuato un riordino complessivo sulla materia e ampliata la categoria degli interventi soggetti ad attività completamente libera.

In sintesi:

  • si distinguono gli interventi realizzabili in edilizia libera, senza alcun titolo abilitativo, dagli interventi in attività libera realizzabili, invece, a seguito di una comunicazione asseverata di inizio lavori (CILA).
  • la Tabella “A” allegata al decreto nella “Sezione II – Edilizia” riporta, in corrispondenza del lavoro da eseguire, la procedura richiesta e il titolo edilizio necessario.

Poi c'è anche il Glossario Unico dell'edilizia libera, 'tratto' dal decreto del 2 marzo 2018 del MIT, che riepiloga le principali opere realizzabili in attività libera.

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