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Bonus Pubblicità dal 1° al 31 ottobre 2019: istruzioni per la corretta presentazione delle domande

Bonus Pubblicità: scopri come spedire, entro il 31 ottobre 2019, le istanze per ottenere il credito di imposta fino al 75% per l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali

Bonus Pubblicità: ecco come funziona

Il bonus pubblicità è una misura permanente: si tratta di un credito di imposta del 75% dedicato a imprese, professionisti ed enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica anche online e sulle tv e radio locali. La domanda per l'anno corrente va presentata dal 1° al 31 ottobre 2019.

Ne beneficia chi ha effettuato o intende effettuare investimenti per l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali. Spieghiamo, qui sotto, in maniera chiara ma dettagliata tutti i passaggi corretti per richiedere il Bonus (e se rientriamo tra quelli che possono richiederlo).

Bonus Pubblicità: cos'è e come funziona

Si tratta di un credito d’imposta riconosciuto dall'art.57-bis del decreto-legge 50/2017 in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Rispetto al 2018, il bonus è diventato permanente ed è stata eliminata la maggiorazione fino al 90% per le medie e piccole imprese e le start-up innovative, rimasta comunque inattuata perché mai autorizzata dall’UE.

Il credito d’imposta spetta anche in relazione agli investimenti effettuati, esclusivamente sulla stampa (anche online), dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, rispetto agli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016.

Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati sulla stampa (anche online) rispetto all'anno precedente: se un soggetto non ha effettuato spese ammissibili nel 2018, non potrà accedere al beneficio nel 2019.
 
Inoltre, il bonus pubblicità è un’agevolazione concessa in base al regime ‘de minimis’. Non può ottenerlo, quindi, chi abbia superato il plafond di 200 mila euro di aiuti ottenuti nell’esercizio in corso e nei 2 esercizi precedenti.

Bonus Pubblicità: i requisiti per l'accesso

L’agevolazione, proporzionata all’investimento, è riservato ad imprese, professionisti, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

Bonus Pubblicità: come fare domanda

Entro il 31 ottobre 2019 imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, destinatari dell’agevolazione, che hanno effettuato o intendono effettuare nel 2018, investimenti pubblicitari incrementali, possono presentare la comunicazione per fruire dello sconto fiscale. Entro gli stessi termini va inviata anche la dichiarazione sostitutiva, riguardante gli investimenti effettuati nel 2018.
 
Le richieste devono essere inviate al dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri esclusivamente tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando Spid, le credenziali di Fisconline o Entratel, oppure la Carta nazionale dei servizi.

La procedura è accessibile nella sezione dell’area autenticata “Servizi per” alla voce “comunicare”: in allegato, forniamo modello da spedire e istruzioni alla compilazione.

Bonus Pubblicità: le FAQ dedicate

Sul sito del Dip. per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri sono disponibili le Faq sulle modalità con cui ottenere il credito di imposta.
 
Ad esempio: il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione, ovvero su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Quindi, ad esempio, non sono ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità (cioè: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc.).