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Bonus prima casa per l'acquisto di un secondo immobile se il primo è inagibile

Agenzia delle Entrate: la ripetizione è possibile quando l’immobile viene dichiarato inagibile dall’autorità competente, a causa della sopravvenuta carenza dei requisiti igienico sanitari, strutturali, impiantistici e di sicurezza antincendio

Bonus prima casa: quando scatta la doppietta?

Nel caso di un immobile acquistato fruendo dell'agevolazione "prima casa" che sia stato oggetto di un decreto di sequestro ai sensi dell'articolo 253 c.p.p. e di dichiarazione di inagibilità da parte dell'Autorità competente in quanto "sono venuti meno i requisiti igienico sanitari, strutturali, impiantistici e di sicurezza antincendio, in misura tale da pregiudicare l'incolumità pubblica e privata", si potrà fuire del Bons prima casa per l'acquisto di un nuovo immobile fino a quando permanga la dichiarazione di inagibilità dell'immobile "pre posseduto", indisponibile per il proprietario.

Lo ha chiarito, con il nuovo principio di diritto n.1/2022 (scaricabile in allegato), l'Agenzia delle Entrate, che ha chiarito un aspetto particolare ma piuttosto 'gettonato' in ambito dell'agevolazione in parola.

Bonus prima casa per l'acquisto di un secondo immobile se il primo è inagibile

Il 'repeat' del beneficio per la prima casa

Nello specifico, le Entrate precisano che:

  • l'oggettiva e assoluta inidoneità dell'immobile pre-posseduto, acquistato con il bonus prima casa, risultante da idonea documentazione e indipendente dalla volontà del contribuente, conduce a ritenere che il beneficio può essere ripetuto per l’acquisto di un nuovo immobile;
  • come sottolineato nella risoluzione n. 107/2017, infatti, il verificarsi di "un impedimento oggettivo, non prevedibile e tale da non poter essere evitato che ha comportato l'impossibilità per il contribuente di continuare ad utilizzare l'immobile acquistato per finalità abitative", può superare le rigide condizioni poste dalla norma che presidia alla fruizione del beneficio (Nota II-bis, articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986).

 

I vincoli del bonus prima casa

Per beneficiare dell'agevolazione del 2% sull'imposta di registro, lo ricordiamo, non si deve:

  • essere titolari di un'altra casa di abitazione dentro lo stesso comune dove si acquista la nuova;
  • essere titolari di un'altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni, indipendentemente dal luogo in cui essa è ubicata.

Insomma, se si è già beneficiato una volta del bonus, stop.

Ma se, appunto, l'immobile "pre-posseduto" viene dichiarato inagibile/inabitabile, allora ci sarà la possibilità di prendere il bonus prima casa per l'acquisto di una nuova abitazione, fino a quando permane la dichiarazione di inagibilità dell'immobile e, naturalmente, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla norma di riferimento.

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