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Bonus prima casa per chi si trasferisce all'estero: le regole

Per beneficiare dell'agevolazione "Prima Casa", il trasferimento oltre confine per motivi di lavoro non può avvenire dopo l'acquisto e in tal caso torna indispensabile il trasloco nel Comune dell'immobile entro 18 mesi dalla compravendita.

Possono beneficiare del bonus prima casa i cittadini trasferiti all'estero per lavoro al momento della stipula del contratto di acquisto dell'immobile situato in Italia, ma l'agevolazione è revocata se alla firma del contratto l'acquirente si trova e lavora in Italia e non rispetta il requisito temporale del trasferimento della residenza nel Comune dell'abitazione acquistata, da effettuare entro i successivi 18 mesi. 

 

Il caso

Lo ricorda l'Agenzia delle Entrate con la risposta 328/E/2024 del 2 dicembre 2024, rivolta a una cittadina residente all'estero, iscritta all'Aire, in precedenza residente in Italia, dove ha svolto attività lavorativa, poi trasferita all'estero per motivi di lavoro di e successivamente rientrata in Italia dove ha lavorato e lavora attualmente, con contratti a tempo determinato.

L'istante, iscritto all’AIRE dal 2015 dopo essersi trasferita all’estero per motivi di lavoro, ha acquistato nel 2023 un’abitazione in Italia usufruendo delle agevolazioni "prima casa", dichiarando nell'atto di compravendita l'intenzione di trasferire la propria residenza nel comune dell’immobile entro 18 mesi.

Tuttavia, essendo temporaneamente rientrata in Italia per collaborare nell'assistenza familiare e lavorando attualmente con contratti a tempo determinato, l'istante chiede di poter rettificare la dichiarazione iniziale per mantenere le agevolazioni senza trasferire la residenza.

 

Bonus prima casa: ok per altro immobile se il primo viene venduto entro un anno

Le agevolazioni fiscali sono state estese anche a chi è già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, a patto che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dall'acquisto (anche se per successione o donazione) del nuovo immobile.


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Agevolazioni prima casa: breve riepilogo

Si tratta di una serie di agevolazioni fiscali finalizzate a favorire l'acquisto di immobili da destinare ad abitazione principale.

Per esempio, con i benefici "prima casa" sono ridotte sia l’imposta di registro, se si acquista da un privato, sia l’Iva, se si acquista da un’impresa.

Inoltre non sono dovuti imposta di bollo, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie sugli atti assoggettati all’imposta di
registro e quelli necessari per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari.

Se il venditore è un privato o un’impresa che vende in esenzione Iva, le imposte da versare con i benefici "prima casa" sono:

  • imposta di registro proporzionale nella misura del 2% (invece che 9%);
  • imposta ipotecaria fissa di 50 euro;
  • imposta catastale fissa di 50 euro.

Se, invece, si acquista da un’impresa, con vendita soggetta a Iva, le imposte da versare con i benefici "prima casa" sono:

  • Iva ridotta al 4% (invece che 10%);
  • imposta di registro fissa di 200 euro;
  • imposta ipotecaria fissa di 200 euro;
  • imposta catastale fissa di 200 euro.

 

Residenti all'estero e bonus prima casa: cosa dice la norma

Le agevolazioni "prima casa" sono disciplinate dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/1986.

Una modifica del 2023 consente di beneficiare delle agevolazioni anche per acquisti effettuati da soggetti trasferiti all'estero per lavoro, a condizione che:

  1. l'immobile sia situato nel comune di nascita dell'acquirente, oppure in quello dove risiedeva o svolgeva attività prima del trasferimento all'estero;
  2. il trasferimento all'estero per motivi di lavoro sia già avvenuto al momento dell'acquisto.

 

Il parere del Fisco

L'Agenzia chiarisce che per usufruire delle agevolazioni senza trasferire la residenza è necessario che il soggetto abbia già lo status di "trasferito all'estero per motivi di lavoro" al momento dell'acquisto. Nel caso specifico:

  • l'istante, al momento dell'acquisto, lavorava e risiedeva temporaneamente in Italia. Non soddisfa, dunque, il requisito di "trasferito all’estero per motivi di lavoro" al momento dell'atto.
  • pertanto, non può rettificare la dichiarazione iniziale né mantenere le agevolazioni senza trasferire la residenza entro i 18 mesi previsti.

 

Indicazioni finali

Se l'istante non trasferisce la residenza nel comune dell'immobile entro il termine previsto, decade dalle agevolazioni e dovrà versare le imposte dovute con sanzioni e interessi.

Tuttavia, può revocare la dichiarazione di intenti (se il termine non è scaduto), chiedendo la riliquidazione delle imposte senza sanzioni.


LA RISPOSTA 328/E/2024 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN ALLEGATO.

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