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Bonus prima casa: ok per altro immobile se il primo viene venduto entro un anno

Le agevolazioni fiscali sono state estese anche a chi è già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, a patto che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dall'acquisto (anche se per successione o donazione) del nuovo immobile.

E' possibile beneficiare del bonus prima casa (sconto del 2% sull'imposta di registro) per un immobile che si acquisirà per successione nonostante si sia 'presa' già l'agevolazione per un'altra casa?

La risposta è affermativa, ma ad una precisa condizione.

Lo ricorda l'Agenzia delle Entrate rispondendo ad un quesito pubblicato su "La Posta di Fisco Oggi" (a cura di Paolo Calderone), che ci consente di fare il punto su questa agevolazione.

 

I vincoli del bonus prima casa

Sappiamo che per beneficiare dell'agevolazione del 2% sull'imposta di registro, lo ricordiamo, non si deve:

  • essere titolari di un'altra casa di abitazione dentro lo stesso comune dove si acquista la nuova;
  • essere titolari di un'altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni, indipendentemente dal luogo in cui essa è ubicata.

 La norma dispone inoltre che devono ricorrere le condizioni indicate nella nota II-bis -Tariffa Parte prima articolo 1 del TUIR.

Oltre alla residenza nel Comune in cui si trova l’immobile da acquistare (che non deve appartenere alle categorie catastali A1, A8 e A9) è richiesto - sottolineano le Entrate - che l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le stesse agevolazioni.

  

Bonus prima casa "bis": ecco quando

Dal 2016 le regole sono cambiate, ricorda l'Agenzia: i benefici fiscali sono infatti stati estesi anche a chi è già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, a patto che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dall'acquisto (anche se per successione o donazione) del nuovo immobile.

Quindi, le disposizioni agevolative “prima casa” (comma 4-bis della Nota II-bis, posta in calce all'articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al Tur) consentono al contribuente di fruire degli sconti in relazione all'acquisto di un nuovo immobile, anche se risulti già in possesso di un’altra abitazione acquistata con le agevolazioni, a condizione che lo stesso si impegni ad alienare l'immobile preposseduto entro un anno dal nuovo acquisto agevolato.

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