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Bonus Prima Casa: l'utilizzo del credito di imposta è a totale discrezione del contribuente

L’Agenzia delle Entrate spiega cosa fare se il contribuente si è potuto avvalere del beneficio solo in parte per incapienza

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Se un contribuente non si è potuto avvalere per intero dell’agevolazione o Bonus prima casa per parziale incapienza, potrà chiedere di utilizzare la rimanente parte del bonus in diminuzione delle imposte dovute per un secondo atto di compravendita?

La domanda - interessante - è stata posta all'Agenzia delle Entrate che ha risposto, nell'interpello n.223/2020, che prima di tutto ha fatto il punto sulla normativa e sulla prassi sulle misure agevolative, ricordando le modalità di utilizzo del credito d’imposta, alternative fra di loro:

  • per l’intero importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  • in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione successiva al nuovo acquisto;
  • in compensazione.

La scelta è del contribuente

Anche che se il bonus viene utilizzato in diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione all'atto di acquisto che lo determina ma solo parzialmente, l’importo residuo potrà essere speso dal contribuente in diminuzione dall’Irpef o in compensazione.
 
Quindi, con riferimento al caso di specie, se l’istante non ha utilizzato il credito d’imposta per il primo atto di acquisto, in quanto soggetto a Iva, e ne ha fruito in diminuzione dell’Irpef solo parzialmente, per incapienza, può senz’altro utilizzare la parte residua del bonus in diminuzione dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale dovute per la seconda compravendita.

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