Bonus prima casa, finchè morte non vi separi: le regole per l'abitazione in comunione tra moglie e marito
Agenzia delle Entrate: la tassazione agevolata utilizzata da uno dei due coniugi per l’acquisto del suo 50% di un’abitazione in comunione di beni preclude all’altro di beneficiare del regime di favore per la sua parte di proprietà
Il Bonus prima casa non può essere preso da entrambi i coniugi, ma da uno solo.
Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta 400 del 1° agosto 2022, dove si precisa che il contribuente in comunione di beni, che acquista un immobile tramite permuta di altra abitazione acquisita prima del matrimonio beneficiando del sconto fiscale “prima casa”, non può usufruire della stessa agevolazione per la sua quota di proprietà se il coniuge ha chiesto la stessa agevolazione per un’altra unità abitativa.
Prima casa: tra moglie e marito...
Nel caso all'esame del Fisco, la nuova abitazione, di cui l’istante acquisirà la piena proprietà, è situata nello stesso Comune dell’immobile oggetto della permuta.
L’immobile sarà qualificato come suo bene personale in quanto, in occasione della stipula dell’atto di permuta, il coniuge renderà la dichiarazione con cui riconosce che il bene compravenduto non costituisce oggetto della comunione e che appartiene esclusivamente all’istante (articolo 179, lettera f) del codice civile).
Nel 2016, inoltre, i coniugi hanno acquistato, in comunione di beni, un immobile residenziale in un altro Comune, in relazione al quale il coniuge dell’istante ha usufruito delle agevolazioni “prima casa” per il suo 50% di proprietà.
La domanda è: l’istante può richiedere l’imposta di registro agevolata prevista dalla Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Tur, per l'immobile di cui di cui diverrà titolare per effetto della permuta?
Bonus prima casa: finchè morte non vi separi
L’Agenzia delle Entrate risponde negativamente, rilevando che l’istante è già proprietario di una abitazione (il riferimento all’acquisto avvenuto nel 2016) per la quale la sua “metà” ha usufruito dell'agevolazione.
Ne deriva che anche l’altra “metà” risulta beneficiaria dell’agevolazione e, di conseguenza, a entrambi è preclusa la possibilità di avvalersi ulteriormente dello sconto “prima casa”.
I chiarimenti precedenti
Le Entrate ricordano anche che, con la circolare n. 19/2001, è stato precisato che l’acquisto di un’abitazione a regime agevolato da parte di uno dei coniugi in comunione di beni preclude a entrambi la possibilità di applicare il regime di favore per i successivi acquisti. Ciò vale anche in caso di titolarità, in comunione di beni, di altro immobile a uso abitativo nel Comune in cui si intende acquistare la nuova residenza.
In definitiva: la nuova proprietà acquistata dalla coppia nel 2016 in comunione di beni, con tassazione “prima casa” da parte del coniuge per il suo 50% di proprietà, impedisce all’istante di usufruire dell’agevolazione in relazione all'immobile da acquistare tramite permuta, in quanto, come già detto, secondo la disciplina, lui stesso beneficiario del regime speciale anche se non ne ha usufruito per la sua parte di proprietà.
LA RISPOSTA 400/2022 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE