Bonus per acquisto abitazione ristrutturata: chiarimenti sul cumulo con Eco e Sismabonus
Agenzia delle Entrate: la detrazione IRPEF spetta all'acquirente di un'abitazione ristrutturata nel caso in cui la società cedente, che si è occupata della ristrutturazione dell'edificio, ha fruito dell'ecobonus o del sismabonus
Detrazione IRPEF dell'acquirente della ristrutturazione
L'Agenzia delle Entrate, ancora una volta, si occupa di casi 'al limite' e, nella risposta 437 del 24 giugno 2021, affronta il caso della possibile cumulabilità - indiretta - dei bonus edilizi se riferiti a soggetti diversi e a fattispecie diverse.
Il sunto è che la detrazione IRPEF spetta all'acquirente di un'abitazione ristrutturata anche nel caso in cui la società cedente, che si è occupata della ristrutturazione dell'edificio, ha fruito dell'ecobonus o del sismabonus.
Restauro e risanamento conservativo
Una società immobiliare che effettua ristrutturazioni edilizie e poi vende questi edifici chiede la possibilità, da parte del contribuente acquirente, di beneficiare delle detrazioni ex comma 3 artt. 16-bis del TUIR che stabilisce una detrazione per interventi di restauro e risanamento conservativo (lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 del dpr 380/2001 su interi fabbricati che vengono poi rivenduti entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori delle imprese di costruzione o ristrutturazione, anche nel caso in cui l'impresa benefici di Ecobonus o Sismabonus per la realizzazione della stessa.
L’agevolazione consiste in una detrazione del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, pari al 25 per cento del prezzo stabilito dal contratto di compravendita dell’immobile, che deve essere ripartita in 10 rate annuali dello stesso importo.
Segnaliamo, in aggiunta, che l'importo massimo per l’anno preso in considerazione è di 48 mila euro anche se attualmente la detrazione è stata innalzata al 50 per cento ed il valore delle spese ammissibili a 96 mila euro.
Ok alla cumulabilità dei bonus
Il Fisco ritiene che l'acquirente di un immobile ristrutturato possa fruire (in presenza di tutti i presupposti) della detrazione IRPEF sopracitata anche nel caso in cui sul medesimo immobile la società cedente (che ha ristrutturato l’intero edificio di cui fa parte l’unità abitativa oggetto di cessione) benefici della detrazione, ai fini IRES, in materia di efficientamento energetico e di misure antisismiche di cui agli articoli 14 e 16 del DL 63/2013 (cioè Ecobonus e Sismabonus).
Viene quindi confermata la possibilità - prospettata dalla società istante - di cumulare le agevolazioni cd. indirette, cioè per soggetti diversi e per imposte diverse.
LA RISPOSTA 437/2021 DEL FISCO E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Sismabonus
Sismabonus: scopri incentivi, normativa, progetti e tecniche per la messa in sicurezza sismica degli edifici. La guida tecnica INGENIO per professionisti e imprese