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Bonus Mobili, tetto massimo 5.000 euro nel 2024: serve la fattura o basta lo scontrino?

Ai fini della detrazione lo scontrino è equivalente alla fattura solo se riporta il codice fiscale dell'acquirente e l'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati. Senza codice fiscale, serve che sia riconducibile al contribuente titolare del bancomat o della carta di credito

E' possibile richiedere il Bonus Mobili se, come documento di spesa, si possiede solo uno scontrino fiscale e non la fattura di acquisto dei mobili?

Un contribuente ha posto questa domanda all'Agenzia delle Entrate, che sulla "Posta di Fisco Oggi" ha fornito chiarimenti in merito, di fatto ammettendo lo scontrino ma solo se riporta determinate informazioni.

 

Bonus Mobili: cos'è

Il Bonus Mobilio è una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

L'agevolazione è stata prorogata dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021, articolo 1, comma 37) per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per acquistare mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori.

Attenzione al massimale: per le spese sostenute nel 2024 è di 5.000 euro, contro gli 8.000 dell'anno precedente.

 

Bonus Mobili: quali documenti servono

Per poter chiedere il Bonus Mobili, chiarisce l'AdE, occorre conservare i documenti che attestano il pagamento dei beni (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto che specificano natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi acquisiti.

 

Può bastare lo scontrino? Sì, ma solo a certe condizioni

Ai fini della detrazione, continua il Fisco, lo scontrino è equivalente alla fattura solo se riporta il codice fiscale dell’acquirente e l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati.

Se lo scontrino non indica il codice fiscale dell’acquirente, la detrazione può essere consentita solo se, oltre a riportare natura, qualità e quantità dei beni acquistati, è riconducibile al contribuente titolare della carta di debito (o della carta di credito), in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).

 

Bonus Mobili: è fondamentale la ristrutturazione. Tutti gli interventi ammessi

E' importante ricordare che, per prendeere l'agevolazione, è indispensabile realizzare un intervento di recupero del patrimonio edilizio sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali.

Attenzione: tale intervento deve essere iniziato a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici.

La detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio, oppure quando i mobili e i grandi elettrodomestici sono destinati ad arredare l’immobile ma l’intervento cui è collegato l’acquisto viene effettuato su una pertinenza dell’immobile stesso, anche se accatastata autonomamente.

Ecco la lista degli interventi necvesssari per 'prendere' il Bonus Mobili ed Elettrodomestici:

  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. I lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno diritto al bonus ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile;
  • manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.

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