Bonus ristrutturazione
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Bonus Mobili in condominio, occhio: vale solo se i beni acquistati arredano le parti comuni

Quando si effettua un intervento di recupero del patrimonio edilizio sulle parti condominiali di edifici residenziali, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria, i condòmini hanno diritto al Bonus Mobili, ciascuno per la propria quota, solo se i beni acquistati sono destinati ad arredare queste parti comuni.

Attenzone alle particolarità del Bonus Mobili per le parti comuni (condominiali) di edifici residenziali, perché si rischia di ritrovarsi con un pugno di mosche in mano se non c'è, contestualmente, un intervento edilizio (di ristrutturazione o di manutenzione anche ordinaria) a 'corredo'.

E' il caso per il quale, di recente, un contribuente ha posto una domanda all'Agenzia delle Entrate che ha risposto sulla "Posta di FiscoOggi".

Bonus Mobili in condominio: lavori edilizi nelle parti comuni

Si tratta di lavori di manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio nel quale l'istante è proprietario di 2 unità abitative su 3 in totale.

I lavori riguardano le sole parti comuni (rifacimento intonaco e pittura interna del vano scale) e l'intervento ricade tra quelli che non necessitano di titolo edilizio, cioè si tratta di una manutenzione ordinaria.

Si chiede quindi se sia possibile fruire del Bonus Mobili per l'acquisto della camera da letto per una delle unità abitative del quale l'istante è proprietario, parte dell'edificio sopracitato.

Niente da fare: i beni devono 'arredare' le parti comuni sulle quali sono stati effettuati i lavori

L'Agenzia delle Entrate da una risposta negativa, in quanto, si ricorda, quando si effettua un intervento di recupero del patrimonio edilizio sulle parti condominiali di edifici residenziali, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria (cioè non necessitanti di alcun titolo edilizio), i condòmini hanno diritto al Bonus Mobili, ciascuno per la propria quota, solo se i beni acquistati sono destinati ad arredare queste parti comuni.

Il Bonus Mobili non si può quindi prendere per l'acquisto della camera da letto in una delle unità abitative che, ok, fanno parte del condominio, ma non sono oggetto dei lavori edilizi.

Nella circolare 29/2013 delle Entrate, paragrafo 3.2, si sottolinea infatti che i contribuenti devono sostenere "ulteriori spese documentate", rispetto a quelle sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per "l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione".

La finalizzazione evidenzia la stretta correlazione tra l'incentivo a favore del settore del mobile e quello a favore del settore edile.

Bonus Mobili: tipo di detrazione e per quali spese

Il Bonus Mobili è una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

L'agevolazione è stata prorogata dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021, articolo 1, comma 37) per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per acquistare mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori.

La Manovra 2023 è intervenuta sul massimale per l'anno 2023, portandolo ad 8.000 euro, mentre nel 2024 sarà di 5.000 euro.

Bonus Mobili: il calcolo corretto per l'importo massimo detraibile

Nel caso in cui si effettuino due diverse spese per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, in due diversi anni di imposta, bisogna calcolare il totale delle spese comprese quelle sostenute nell'anno precedente.


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