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Bonus lavori di efficientamento energetico per il genero convivente: ok sulla parola

Agenzia delle Entrate: la detrazione per le ristrutturazioni finalizzate al risparmio energetico sulla casa data in prestito dalla suocera con la quale il contribuente convive è ok anche senza la presentazione di un contratto scritto di locazione o comodato

Capitolo bonus edilzi per lavori di efficientamento energetico (e quindi, di riflesso, anche Ecobonus e SuperEcobonus): stavolta non ci imbattiamo in un chiarimento dell'Agenzia delle Entrate ma in un'ordinanza della Cassazione Civile (la n.5584 del 21 febbraio 2022) che repinge il ricorso del Fisco contro il mancato pagamento di una cartella esattoriale da parte di un contribuente.

 

I lavori di efficientamento energetico nella casa della suocera

Per capire bene la vincenda, bisogna come sempre partire dai fatti: il contibuente aveva impugnato in origine la cartella di pagamento con la quale le Entrate, relativamente all'anno d'imposta 2011, avevano imputato al contribuente la maggiore Irpef dovuta, oltre agli interessi ed alle relative sanzioni, a seguito del disconoscimento della detrazione delle spese sopportate per interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al risparmio energetico, di cui all'art. 1, commi 344 ss., legge 27 dicembre 2006, n. 296, della quale il contribuente si era avvalso nella dichiarazione dei redditi, benché, secondo l'Ufficio, privo di titolo che lo legittimasse, in quanto l'immobile ristrutturato era di proprietà di sua suocera ed egli non ne risultava possessore, né detentore, poiché non aveva dedotto un contratto di locazione registrato e l'allegazione di un comodato verbale difettava comunque del necessario requisito della registrazione del relativo titolo.

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Il comodato verbale basta?

La CTP accoglieva il ricorso del privato e l'Agenzia delle Entrate, dopo il respingimento della CTR, ricorreva in Cassazione, affermando che il giudice avrebbe errato nel ritenere che il contribuente fosse legittimato alla detrazione quale detentore dell'immobile, di proprietà della suocera, in ragione di un contratto di comodato immobiliare verbale.

Come allegato dal contribuente sin dal ricorso introduttivo, la proprietaria aveva concesso l'abitazione in comodato verbale a sua figlia, convivente nell'immobile con il coniuge, ma non a quest'ultimo. Comodataria, quindi, sarebbe stata la figlia della proprietaria, ma non il contribuente, genero di quest'ultima. E comunque, prosegue l'AdE, il contratto di comodato non avrebbe potuto essere opposto all'Amministrazione fiscale, in quanto non registrato.

Inoltre, la CTR avrebbe errato anche nel ritenere che lo stesso contribuente, all'inizio dei lavori in questione, convivesse con la proprietaria del bene, con la conseguenza che non sarebbe stato necessario documentare l'esistenza e la registrazione del relativo comodato, quale titolo legittimante l'agevolazione.

 

Detrazione fiscale ok anche se l'immobile è della suocera?

Per la Cassazione, ha ragione il contribuente: il beneficio fiscale sull'Irpef si applica anche se l'immobile è della suocera, con il requisito determinante che la titolare sia convivente.

Per effetto dell'inammissibilità della revisione del relativo giudizio di fatto, deve infatti ritenersi accertato il dato della convivenza tra proprietaria dell'abitazione e contribuente, sia «prima dell'inizio dei
lavori» che «al momento dell'inizio dei lavori».

Perché? Lo spiega la Cassazione richiamando peraltro alcuni provvedimenti delle Entrate:

Insomma: gli ermellini evidenziano che la stessa Agenzia conclude che, ove fosse stato sussistente il requisito della convivenza nell'immobile in questione con la suocera proprietaria, il contribuente, in quanto familiare convivente, avrebbe potuto fruire senz'altro della detrazione.

Pertanto, in punto di diritto, avuto riguardo alla fattispecie concreta della convivenza accertata dalla CTR, il ricorso, comunque inammissibile, è anche infondato, in ragione delle stesse argomentazioni in diritto della ricorrente.

 

Detrazioni fiscali del familiare convivente: a chi compete

La parte finale dell'ordinanza è ancor più interessante perché pare - il condizionale resta d'obbligo trattandosi di giurisprudenza - allargare il perimetro delle regole sopra esposte a tutti i dipi di detrazioni edilizie.

La Corte suprema cita infatti la circolare dell' 11 maggio 1998, n. 121 del Fisco, che - in materia diversa (interventi di recupero del patrimonio edilizio e di ripristino delle unità immobiliari dichiarate o considerate inagibili in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia Romagna e Calabria), ma per quanto qui interessa analoga a quella sub iudice - al punto 2.1. espressamente considera che:

  • la detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese;
  • per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, s'intendono, a norma dell'articolo 5, comma 5, del Tuir, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado;
  • il titolo che legittima è costituito dall'essere "un familiare", nel senso sopra chiarito, convivente con il possessore intestatario dell'immobile. Non è richiesta l'esistenza di un sottostante contratto di comodato e, pertanto, nessun estremo di registrazione va indicato nell'apposito spazio del modulo di comunicazione dell'inizio dei lavori che il soggetto che intende fruire della detrazione deve presentare.

 

E gli altri bonus edilizi? Vale per tutti?

Tali conclusioni - chiude la Cassazione - sono espressamente richiamate anche dalla citata circolare n. 13/E del 2019, che (sia pur in materia di spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche e bonus verde), conferma altresì che «Lo status di convivenza deve sussistere gà al momento in cui si attiva la procedura ovvero, come sopra detto per i detentori, alla data di inizio dei lavori
(Risoluzione 6.05.2002 n. 136) o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all'avvio dei lavori e non è necessario sussista per l'intero periodo di fruizione della detrazione».

 

Bonus edilizio ok: non serve il contratto di comodato

L'accertamento, nei termini precisati, che il titolo che legittimava comunque il contribuente alla detrazione era costituito dall'essere "un familiare", nel senso sopra chiarito, convivente con l'intestataria dell'immobile, prescinde pertanto dalla verifica della detenzione, da parte dello stesso contribuente (o della moglie con lui convivente), dell'abitazione in questione a titolo di contratto/comodato concluso con la proprietaria del bene.

L'atto impositivo con il quale l'AdE aveva recuperato a tassazione la maggiore Irpef dell'uomo che aveva ristrutturato la casa della suocera viene definitivamente annullato.


L'ORDINANZA 5584/2022 DELLA CASSAZIONE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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