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Bonus Fiscali e Sviluppo del Territorio. Un’occasione da non perdere

Ordine & Sviluppo

L’Ing. Nicoletta Brillante che da tempo collabora con la redazione di Ingenio Messina sta seguendo con attenzione l’evolversi della questione inerente ai tanti BONUS fiscali offerti dal Governo e che potrebbero rappresentare un viatico importante per lo sviluppo non solo del territorio Messinese, ma anche Nazionale. Il Professionista, ci ha fornito in maniera semplice e efficace un resoconto con domande e risposte in merito alla tematica attuale.

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Il DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”) ha formalizzato alcuni provvedimenti interessanti per la programmazione delle attività e degli interventi riguardanti l’efficientamento energetico degli immobili. I cosidetti “Superbonus” hanno finalmente ricevuto la conferma ufficiale con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 dal titolo “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19/05/2020, n. 128 - Supplemento ordinario n. 21/L).
L'attuale versione della misura fiscale, inserita nel Decreto Rilancio 2020 all’Art. 119 dal titolo “ Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici” (pag. 120 del DM allegato) , che dovrà essere confermata in sede di conversione in legge, prevede che la nuova detrazione fiscale del 110%, si applichi alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dall'1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, recuperate dagli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, (Esempio: spesa totale intervento 10.000€, recupero fiscale del 110%  pari a 11.000€ mediante dichiarazione dei redditi e detrazione Irpef, consistente in 5 rate da 2.200€).
Vedremo di seguito una disamina dell’Art.119 suddetto, con una serie di quesiti che verranno illustrati mediante riferimento ai commi costituenti l’articolo.

QUALI SONO I CASI IN CUI SI APPLICA IL SUPERBONUS DEL 110% ?
Il comma 1 e 2 dell’articolo 119 descrivono i casi in cui si potrà beneficiare dell’incentivo e nella fattispecie per i seguenti interventi:
> interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo di 60.000€ moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongo l’edificio
> interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto; a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi; geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 30.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
> interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti: a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi; geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 30.000
L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto), nei limiti di spesa previsti e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei suddetti punti che chiameremo “trainanti”.

QUAL È LA CLAUSOLA PER ACCEDERE ALLA SUDDETTA DETRAZIONE?
Al comma 3 viene chiarito in che modo si avrà accesso alla detrazione, nella misura del 110%, definendo che gli interventi, nel loro complesso, devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato, nella forma della dichiarazione asseverata.

GLI INTERVENTI ANTISISMICI GODONO DEL SUPERBONUS AL 110%?
Il comma 4 illustra le modalità di fruizione del sisma-bonus anch’esso innalzato al 110% purché gli edifici non siano ubicati in zona sismica 4. Si prevede, in deroga all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Qualora, poi, in relazione ai predetti interventi, il credito relativo venga ceduto ad una impresa di assicurazione, contestualmente alla stipula di una polizza di assicurazione per la copertura del rischio di eventi calamitosi, la misura della detrazione per gli oneri sostenuti, spettante ai sensi dell'art. 15 del Tuir, è elevata dal 19% al 90 %.

L’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E DELLE COLONNINE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI DEVE ESSERE ABBINATA AGLI INTERVENTI E CASI SUDDETTI (comma 1 e 4)?
Per quanto concerne l’installazione di impianti fotovoltaici, connessi alla rete elettrica, su edifici unifamiliari o in condominio, il comma 5 prevede la detrazione nella misura del 110%, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000€ ponendo un limite di spesa di 2.400€ per ogni kW di potenza nominale dell'impianto fotovoltaico, sempre che l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” previsti dal comma 1 e al comma 4.  In caso di interventi di cui all'articolo 3 comma 1 lettere d), e) ed f) del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001 n° 380 il limite suddetto di spesa viene ridotto a €1600 per ogni kW di potenza nominale. Al comma 6 viene inclusa, nella detrazione al 110%, anche l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici, con un limite di spesa di €1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema. Inoltre al comma 7, viene chiarito che l’accesso alla detrazione è subordinato alla cessione in favore del GSE (Gestore dei Servizi Energetici) dell’energia prodotta e non auto-consumata, il conosciuto SSP (Scambio Sul Posto). Infine al comma 8 vengono incluse nella detrazione, anche le installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici abbinate sempre ad uno degli interventi definiti “trainanti” illustrati al comma 1 e 4 come pocanzi detto.

QUALI SONO I SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE E BENEFICIARE DELLE DETRAZIONI DEL SUPERBONUS AL 110%?
Altro aspetto che chiarisce definitivamente il Decreto RILANCIO è quello relativo ai soggetti che possono godere dei super-bonus del 110%. In particolare, il comma 9 inserisce tra i beneficiari:
> i condomini
> le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
> dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea di "in house providing" per interventi realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
> Dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
Al comma 10 invece viene detto che le detrazioni e i relativi interventi devono essere effettuati dalle persone fisiche su edifici adibiti ad abitazione principale, ovvero immobile che risulta essere prima casa.

È POSSIBILE CEDERE LA DETRAZIONE E USUFRUIRE DELLO SCONTO IN FATTURA DA PARTE DELL’AZIENDA CHE EFFETTUA L’INTERVENTO?
Si. Si può fare!! Nella fattispecie al comma 11 si legge che “ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi previsti e che godono della detrazione”. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate che definisce anche le modalità attuative (comma 12)
Ai fini dell'opzione per la cessione e per lo sconto in fattura, per gli interventi di efficientamento energetico i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti, vale a dire l'innalzamento di almeno due classi energetiche dell'immobile oggetto dell'efficientamento e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all'agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea). Per gli interventi antisismici, l'efficacia degli stessi, finalizzati alla riduzione del rischio sismico, viene asseverata da professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali. I professionisti incaricati, iscritti ai relativi ordini o collegi professionali di appartenenza attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (comma 13).

GLI ONERI RELATIVI ALLE ASSEVERAZIONI E ATTESTAZIONI DEI REQUISITI DA PARTE DI TECNICI ABILITATI RIENTRANO TRA LE SPESE DETRAIBILI?
Tra le spese detraibili rientrano anche quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni da parte dei tecnici abilitati. Per gli interventi di efficientamento, le asseverazioni riguarderanno le Attestazioni di Prestazione Energetica  (A.P.E.) dell'edificio oggetto dell'intervento ante e post, che attestino l'innalzamento di almeno due classi di efficienza energetica; invece per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, gli oneri professionali saranno quelli relativi alla progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico che attestino il miglioramento sismico di almeno due classi (comma 15).

COSA RISCHIANO I PROFESSIONISTI IN CASO DI ASSEVERAZIONI INFEDELI?
I tecnici che rilasciano attestazioni o asseverazioni infedeli, vanno incontro a sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000€ a 15.000€, per ciascuna attestazione o asseverazione infedele prodotta. I soggetti, a tal proposito, dovranno essere in possesso di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato, il risarcimento dei danni eventualmente provocati l'attività prestata in modo non conforme. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza del beneficio, inteso come detrazione al 110% (comma 15).

È possibile scaricare il Decreto Rilancio pubblicato in Gazzetta ufficiale giorno 19 Maggio 2020 e anche lo stralcio contenete l’Articolo 119, al link sottostante. Si attendono comunque le linee guida dell’Agenzia delle entrate, che verranno pubblicate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto.   

Ing. Nicoletta Brillante

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

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