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Bonus Facciate senza indicazione dello sconto in fattura: che succede? Tra 90%, 60% e cessione credito ex post

Agenzia delle Entrate: la fattura con Bonus Facciate, emessa erroneamente senza l’indicazione dello sconto in fattura, non può essere integrata con una nota di variazione. Il documento fiscale è infatti valido perché contiene imponibile e Iva esatti

Attenzione ad omettere, nella fattura degli interventi passibili di Bonus Facciate, la scelta dell'opzione sconto in fattura, perché così facendo non sarà possibile, per il contribuente, esercitare l'opzione stessa.

Il documento fiscale certifica infatti il pagamento del corrispettivo secondo le modalità ordinarie e, quindi, non consente al fornitore della prestazione di cedere il credito d’imposta.

L'indicazione, piuttosto importante, è contenuta nella risposta 385/2022 dell'Agenzia delle Entrate, che risponde su un caso particolare ma che può essere di assoluto interesse generale.

Bonus Facciate: senza indicazione dello sconto in fattura non si può cedere il credito di imposta

Fattura 'sbagliata' e Bonus Facciate: che succede?

L'istante, nel dicembre 2021, ha emesso erroneamente una fattura per bonus facciate senza applicare lo sconto del 90 per cento.

Successivamente, il cliente ha pagato i lavori con bonifico parlante nella misura del 10% del prezzo pattuito come prevede la disposizione agevolativa in caso di opzione per lo sconto in fattura.

Si chiede, quindi, se sia possibile 'correggere' il documento fiscale affinché l’istante possa effettuare la cessione del credito corrispondente allo sconto in fattura.

 

Cosa succede con lo sconto in fattura

Dopo il solito excursus sulle regole della misura introdotta nel nostro ordinamento dall'art.1 commi da 219 a 223 della legge 160/2019 (al 90% per i lavori eseguiti sino al 31/12/2021, al 60% per l'anno corrente in seguito alle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2022), le Entrate ricordano che quando la detrazione spettante è oggetto di sconto o di cessione al fornitore, l'avente diritto versa al fornitore soltanto la parte di corrispettivo non detraibile.

Con la circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, risposta 5.3.4, è stato precisato che «Ai fini dell'applicazione della suddetta disposizione, per corrispettivo dovuto deve intendersi il valore totale della fattura, al lordo dell'IVA, e l'importo dello sconto non riduce la base imponibile e deve essere espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi eseguiti».

Tra l'altro, al paragrafo 8 della circolare n. 24/E, con riferimento agli adempimenti, è stato precisato che «il pagamento delle spese per l'esecuzione degli interventi, salvo l'importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato».

Tradotto: quando la detrazione spettante è oggetto di sconto o di cessione al fornitore, l'avente diritto versa al fornitore soltanto la parte di corrispettivo non detraibile.

 

Comunicazione al Fisco per le spese dell'anno 2021: deadline 29 aprile 2022

L'AdE prosegue sottolineando che, nel caso di opzione dello sconto in fattura (o degli altri modi di fruizione dell’agevolazione alternativi alla detrazione ammessi) i beneficiari della riduzione d’imposta devono comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate tale scelta entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto al bonus (provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 03 febbraio 2022). Il termine è slittato al 29 aprile 2022 per le spese 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.

 

Non si può modificare la fattura

Con riferimento alla problematica sottoposta dall'istante e alla eventuale possibilità di modificare, con una nota di variazione, la fattura originariamente emessa, al solo fine di integrare il documento con l'espressa indicazione dello "sconto" praticato, si rappresenta che non si ravvisano le condizioni ex articolo 26 del dpr 633/1972, per emettere una nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, una nuova fattura.

Infatti, la mancata annotazione dello sconto di cui si discute non pregiudica la validità fiscale della fattura emessa, che riporta l'imponibile - pari al corrispettivo pattuito - e l'IVA ad esso relativo, calcolata sull'intero corrispettivo pattuito al lordo dello sconto (che nel caso di specie, costituisce solo una modalità di pagamento del corrispettivo).

Ne deriva che, non avendo l'istante indicato nella fattura emessa a fronte della prestazione resa, l'ammontare dello sconto pattuito, l'opzione per il contributo sotto forma di sconto non può considerarsi perfezionata, non essendovi stato peraltro il pagamento dei lavori per l'intero.

 

Soluzione finale: 10% fruibile al 90% direttamente, restante 90% fruibile al 60% direttamente o con cessione del credito

Il committente potrà comunque recuperare, in presenza di tutti gli altri requisiti previsti, il 10% delle spese effettivamente sostenute nel 2021 per l'esecuzione dell'intervento (il bonifico c.d "parlante" effettuato il 31 dicembre 2021 corrisponde esattamente al 10% della fattura emessa dall'istante il 27 dicembre 2021) mediante fruizione diretta della detrazione dall'imposta lorda nella misura del 90% nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2021.

Detto diversamente, il contribuente non può più beneficiare dello sconto in fattura e quel 10 per cento versato nel 2021 potrà essere detratto direttamente dal committente in misura pari al 90% nella sua dichiarazione dei redditi.

Detta detrazione non potrà essere ceduta non avendo il committente, beneficiario della detrazione, effettuato la comunicazione all'Agenzia delle entrate entro il 29 aprile 2022.

Il restante 90% del corrispettivo documentato con la citata fattura, se pagato entro il 2022, potrà essere portato in detrazione direttamente dal committente - nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2022 - dall'imposta lorda nella misura del 60% (Cfr. articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), ovvero ceduto ad altri soggetti, compresi gli intermediari finanziari, nella misura corrispondente alla detrazione spettante, previa opzione per la cessione del credito.


 LA RISPOSTA 385/2022 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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