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Bonus Facciate, se l'occhio non vede l'agevolazione non c'è! Il requisito della visibilità

Agenzia delle Entrate: la detrazione spetta a patto che gli interventi siano realizzati sull’involucro esterno del fabbricato, cioè sia sulla parte frontale dell’edificio sia sul perimetro totale esterno

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Un sistema di isolamento termico esterno (cappotto) su una villa singola, posta in zona B, dotata di cortile esclusivo a cui si accede da strada privata, ma che non è visibile dalla strada, non può beneficiare del Bonus Facciate.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risposta 418/2020 dello scorso 29 settembre, rispondendo ad un interpello inerente la fruibilità del Bonus, se solo nel caso in cui si effettuino dei lavori su facciate perimetrali che siano visibili dalla strada, con esclusione quindi delle facciate perimetrali esterne di abitazioni senza l'affaccio sulla strada, oppure se per ogni singolo edificio, considerato in maniera isolata, bisogna differenziare le pareti esterne da quelle interne e usufruire del bonus solo per quelle esterne.

La risposta del Fisco è negativa: come chiarito nella circolare 2/E/2020, sotto il profilo oggettivo, la detrazione:

  • spetta a condizione che gli interventi siano realizzati sull'involucro "esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)";

  • non spetta, inoltre, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Devono, infatti, considerarsi escluse, stante il testo normativo, riferito alle facciate esterne e alle strutture opache verticali, le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Il requisito della visibilità dell'edificio dalla strada o suolo pubblico, quindi, è necessario non solo con rifermento alle facciate esterne, ma anche alle facciate interne dell'immobile.

Nel caso in esame - considerato che l'immobile interessato dagli interventi si trova al termine di una strada privata, circondato da uno spazio interno, ovvero in una posizione di dubbia visibilità dalla strada o dal suolo pubblico - l'intervento sull'involucro esterno non rientra tra quelli agevolabili.

LA RISPOSTA 418/2020 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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