Bonus Facciate: le prerogative del sistema di rivestimento per pareti in esterno
Agenzia delle Entrate: gli interventi che possiedono i requisiti per essere considerati agevolabili, così come descritti nella menzionata circolare n. 2/E del 2020, e in particolare al paragrafo 2 citato, possono fruire della detrazione a prescindere dai materiali utilizzati per realizzarli
Non solo Superbonus (o Ecobonus, o Sismabonus) negli interpelli del Fisco, ma anche tanto Bonus Facciate, altro sgravio importante del 90% del costo istituita dalla Legge di Bilancio 2020 «per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444».
Stavolta a chiedere 'lumi' è una società che 'produce e commercia' un nuovo sistema di rivestimento per pareti in esterno e facciate, che ritiene possa beneficiare dello sconto.
Bonus Facciate: cosa serve ad un prodotto per essere agevolabile?
Le Entrate precisano che il comma 220 dell'art.1 della legge 160/2019 precisa che «nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (...) e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 (...). In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90».
Come specificato dalla circolare n.2/E/2020, è possibile fruire della detrazione in relazione agli interventi:
- di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
- su balconi, ornamenti o fregi ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura (cfr. circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020).
Nel caso in esame l'istante chiede di sapere se gli interventi di recupero o restauro della facciata, operati mediante l'impiego del prodotto ... possa beneficiare dell'agevolazione in parola.
In definitiva, gli interventi che possiedono i requisiti per essere considerati agevolabili, così come descritti nella menzionata circolare n. 2/E del 2020, e in particolare al paragrafo 2 citato, possono fruire della detrazione a prescindere dai materiali utilizzati per realizzarli.
Quindi, nel presupposto che il prodotto oggetto della presente istanza possa essere utilizzato in sostituzione dei materiali tradizionali, per il recupero ed il decoro delle facciate esterne ed il consolidamento dei supporti murari, gli interventi qualificati operati con tale prodotto, possono fruire delle detrazioni di cui al cd. bonus facciate.
LA RISPOSTA N.319 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF
Bonus facciate
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