Bonus Facciate 90% per le facciate parzialmente visibili: i presupposti per la detrazione
Agenzia delle Entrate: il bonus facciate spetta per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulle facciate laterali dell'edificio anche se queste sono solo parzialmente visibili dalla strada, quattro piani su cinque
Ok al Bonus Facciate del 90% per l'edificio parzialmente visibile: lo ricorda l'Agenzia delle Entrate nella risposta n.59/2020, confermando alcuni precedenti orientamenti sul tema.
Nel caso specifico, l'istante risiede in un appartamento ubicato in ZTO "B", ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, facente parte di un condominio dove si prevede di eseguire alcuni lavori di ripristino dell'intonaco e dei frontalini dei poggioli. Il condominio in questione è composto da cinque piani fuori terra e, dalla strada pubblica, sono visibili tre lati vale a dire il frontale e i due laterali, mentre non è visibile il piano terra delle due facciate laterali condominiali.
Si chiede, con riferimento alle spese per il restauro delle facciate laterali del citato condominio, di fruire del bonus facciate.
Bonus Facciate: quando sì e quando no
Le Entrate dicono sì, ricordando che nella circolare n. 2/E del 2020, è stato fornito un chiarimento sull'esplicito richiamo agli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, comporta che sono ammessi al bonus facciate, gli interventi sull'involucro "esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)" e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la "struttura opaca verticale". Si tratta, a titolo esemplificato, del consolidamento, del ripristino, del miglioramento e rinnovo dei predetti elementi costituenti la struttura opaca verticale della facciata stessa e della mera pulitura e tinteggiatura della superficie, del rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi nonché dei lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.
La detrazione non spetta, invece, tra l'altro, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Devono, pertanto, considerarsi escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
In definitiva, quindi, il bonus facciate spetta per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulle facciate laterali dell'edificio anche se le stesse, come nel caso in esame, siano solo parzialmente visibili dalla strada (quattro piani su cinque).
LA RISPOSTA 59/2020 DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
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