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Bonus Facciate 60%, ecco la guida aggiornata dell'Agenzia Entrate. Scadenza 31 dicembre 2022

La proroga del Bonus Facciate 60%, prevista dalla Legge di Bilancio 2022 (legge 234/2021), termina il 31 dicembre 2022.

Ci sono ancora 3 mesi pieni per prendere il Bonus Facciate 60%, prorogato fino al 31 dicembre 2022 dall'ultima legge di Bilancio.

L'Agenzia delle Entrate lo evidenzia nell'aggiornamento - settembre 2022 - della sua speciale guida sull'agevolazione introdotta dalla legge di bilancio 2020 per abbellire gli edifici delle città italiane.

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Bonus Facciate: cos'è e chi lo prende

Prevista inizialmente per l’anno 2020 con una detrazione fiscale del 90%, è stata poi estesa anche alle spese sostenute negli anni 2021 e 2022, quando la percentuale è scesa al 60%.

Possono beneficiarne tutti, privati e società: il Bonus Facciate può essere infatti usufruito da inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese.

Nel dettaglio, sono ammessi all'agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • le società semplici;
  • le associazioni tra professionisti;
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, è riconosciuta per le spese sostenute nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020, al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022.

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

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Bonus Facciate 60%: quali interventi e su quali immobili

Per averne diritto è necessario realizzare interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.

Non spetta, invece, per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile o realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente, inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” (articolo 3, comma, 1, lett. d del Testo Unico Edilizia).

Condizione importante è che gli immobili si trovino nelle zone A e B (indicate nel decreto ministeriale n. 1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Sono agevolabili:

  • i lavori di rinnovamento e consolidamento della facciata esterna, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura
  • gli interventi su balconi, ornamenti e fregi;
  • i lavori sulle grondaie, pluviali, parapetti e cornici;
  • i lavori sulle strutture opache verticali della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

L’agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

Si prende il Bonus facciate al 60% per lavori eseguiti su:

  • facciate laterali di un edificio, se le stesse sono almeno parzialmente visibili dalla strada pubblica o da suolo ad uso pubblico
  • due pareti laterali di un edificio, visibili dalla strada pubblica, e su quella posteriore dell’edificio, costituente lato del perimetro esterno dell’edificio, a condizione che la parte del perimetro esterno dell’edificio, oggetto dell’intervento, sia visibile anche parzialmente dalla strada pubblica
  • sulla facciata interna dell’edificio, se la stessa è parzialmente visibile dalla strada pubblica o da suolo ad uso pubblico
  • sulla facciata visibile dal chiostro, che risulti di uso pubblico, sulla base di un’apposita convenzione con l’Amministrazione comunale.

Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Sono comprese anche le spese correlate: dall’installazione dei ponteggi allo smaltimento dei materiali, dall’Iva all’imposta di bollo, dai diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico.

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Le alternative alla fruizione diretta: cessione del credito e sconto in fattura

Come per gli altri bonus edilizi, tra tutti ricordiamo Superbonus, Sismabonus ed Ecobonus classici, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione - evidenzia il Fisco - è possibile optare per:

  • un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi (cosiddetto sconto in fattura);
  • la cessione ad altri soggetti (inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari) di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione spettante (cosiddetta cessione del credito).

Visto di conformità e attestazione congruità delle spese

Per cedere il credito o avere lo sconto in fattura sul Bonus Facciate 60%, dal 12 novembre 2021 è previsto l’obbligo per il contribuente di richiedere:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta;
  • l’attestazione della congruità delle spese sostenute, da parte dei tecnici abilitati.

Le spese per il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione sono detraibili con la stessa aliquota prevista dalla detrazione fiscale spettante per gli interventi eseguiti.

Come le altre spese detraibili sostenute per gli interventi agevolabili, esse possono formare oggetto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.


LA GUIDA AGGIORNATA INTEGRALE DEL FISCO E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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