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Bonus edilizi, Superbonus, asseverazioni, visto di conformità, SAL: linee guida del Fisco sul Decreto Antifrodi

Dopo le FAQ, l'Agenzia delle Entrate pubblica la supercircolare contenente le linee guida per contribuenti e operatori sui nuovi obblighi introdotti dal DL Antifrodi (157/2021), relativi all’attestazione del diritto al beneficio e a quella della congruità delle spese

Terzo step per il Decreto Antifrodi: dopo la pubblicazione del DL 157/2021 e delle FAQ dedicate, il Fisco fa ulteriore chiarezza con una 'supercircolare', la n.16/E/2021 del 29 novembre, che fornisce ulteriori chiarimenti a contribuenti e operatori sull’applicazione del Decreto Antifrodi, la norma che, al fine di contrastare i comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure che presidiano le modalità di fruizione di determinati crediti d’imposta e detrazioni, ha introdotto nuovi obblighi, sia per il Superbonus sia per le agevolazioni fiscali diverse dal Superbonus (art.121 comma 2 DL 34/2020).

 

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La prima novità riguarda il visto di conformità sui dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti dell’agevolazione.

Il DL 157/2021, nfatti, ha esteso l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui bonus sia utilizzato come detrazione in dichiarazione e non più, quindi, solo in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura, come previsto in precedenza.

La novità si applica alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore del provvedimento: questo criterio temporale vale per le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni) e gli enti non commerciali cui si applica il criterio di cassa, ma anche per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali cui si applica il criterio di competenza.

Attenzione: il visto di conformità rimane non obbligatorio se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente attraverso:

  • l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia (modello 730 o modello Redditi);
  • tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730);
  • quando sussiste il visto di conformità sull’intera dichiarazione già richiesto in alcune circostanze.

La circolare specifica, infine, che le spese sostenute per l’apposizione del visto sono detraibili anche nel caso in cui il contribuente fruisca del Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi.

 

Altri bonus edilizi (Eco, Sisma, Facciate, Ristrutturazioni) e SAL: circoletto rosso

Per tutti gli altri bonus diversi dal Superbonus, la nuova attestazione è necessaria solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura.

L’attestazione, che deve riferirsi a lavori che siano almeno iniziati, certifica la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori, cioè il rispetto dei costi massimi.

L’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a partire dal 12 novembre 2021.

L'avevamo già visto nelle FAQ: le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, per le quali l’Agenzia abbia rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina, per cui non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese.

Inoltre, l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 in relazione ad una fattura da parte di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia.

La parte più interessante della circolare è però senza dubbio quella sui SAL (stato di avanzamento dei lavori): il Fisco precisa infatti che l’attestazione della congruità della spesa può essere rilasciata, per la medesima tipologia di interventi, dai tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste per gli interventi ammessi al Superbonus, anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori, ferma restando la necessità che gli interventi siano almeno avviati. Il motivo è chiaro: il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori.

Bonus edilizi, Superbonus, asseverazioni, visto di conformità, SAL: ecco le linee guida delle Entrate

I prezzi da utilizzare

Nel documento si evidenzia che il DL Antifrodi ha previsto l’adozione di un decreto del ministro della Transizione Ecologica per l’individuazione di valori massimi, per talune categorie di beni, cui occorre far riferimento per asseverare la congruità delle spese sostenute.

Nelle more dell’adozione del predetto decreto (tradotto: fino a quando non sarà pubblicato), per l’asseverazione occorre fare riferimento:

  • per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica rientranti nel Superbonus, al decreto del ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus”;
  • per gli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, rientranti nel Superbonus, al criterio residuale individuato dall’art.119, comma 13-bis, del DL Rilancio, ossia ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

AGGIORNAMENTO 2/12/2021: segnaliamo che l'ANCE ha evidenziato - in una nota pubblicata sul suo sito - che la circolare 16/E/2021 dell’Agenzia delle Entrate sembra escludere la possibilità per gli operatori di ricorrere ai prezzari Dei per attestare la congruità delle spese per tutti i bonus diversi dall’ecobonus anche al 110%. “Se così fosse, sarebbe una grave lacuna che rischia di gettare ancora una volta i contribuenti e le imprese nel caos, con il rischio di  bloccare o ritardare gli interventi”, ha commentato il Presidente dell’Associazione Costruttori, Gabriele Buia, che chiede “un chiarimento immediato e un riferimento esplicito agli unici prezzari aggiornati attualmente disponibili sul mercato”. Secondo Buia, serve “un chiarimento immediato sulla possibilità di utilizzo dei prezzari Dei, permettendo così a imprese e cittadini di riprendere la pianificazione degli interventi edilizi con strumenti adeguati”. Per maggiori informazioni, rimandiamo all'articolo dedicato.


DEI - Tipografia del Genio Civile, così come DEI CONSULTING, sono di proprietà di LSWR Group.

Si tratta quindi una casa editrice privata e non di proprietà del Genio Civile come qualcuno in questi mesi ha equivocato.


I controlli

La circolare specifica che, entro cinque giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, il Fisco può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti di queste comunicazioni se emerge un determinato profilo di rischio.

Di conseguenza, il termine di scadenza previsto per l’utilizzo del credito è prorogato per un periodo pari a quello di sospensione degli effetti della comunicazione stessa (al massimo di 30 giorni).

Oltre a questi controlli a monte, per evitare la circolazione di crediti indebiti, l’Agenzia effettuerà controlli e accertamenti a posteriori, secondo quanto previsto dalla legge.

AGGIORNAMENTO 2/12/2021 - Segnaliamo che, con la pubblicazione del provvedimento prot. n. 340450/2021 del 1° dicembre 2021, sono stati stabiliti i criteri, le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui all’art.122-bis, commi 1 e 2, del DL 34/2020 (Rilancio), introdotto dall’art.2 del DL 157/2021 al fine di contrastare le frodi in materia di cessione dei crediti. Per maggiori informazioni, rimandiamo all'articolo dedicato.


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